Art. 6 Controlli e analisi 1. Al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfano i requisiti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 2, sono effettuati, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, mediante analisi della radioattivita' presente nelle acque, atte ad accertare se siano superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5, comma 1. Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed effettuati in modo da assicurare che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I risultati dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli impianti di una rete di distribuzione ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici individuati con legge regionale, la regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. Per le reti acquedottistiche interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni interessate. 2. I controlli esterni sono effettuati nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4, comma 1. Tali controlli devono essere effettuati in conformita' ai principi generali, alle frequenze, alle strategie di screening e ai requisiti analitici stabiliti negli allegati II e III. In relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro della salute, possono esser modificate la tabella 2 di cui all'allegato II, il valore dei parametri di screening per l'attivita' alfa totale e l'attivita' beta totale e le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III. 3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, il quale, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', gestisce un archivio nazionale contenente i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattivita' nelle acque destinate al consumo umano e le altre attivita' connesse disciplinate dal presente decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. I risultati dei controlli effettuati in applicazione del presente decreto sono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea, se richiesti dalla Commissione medesima. 4. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della conformita' ai valori di parametro del presente decreto adottino un sistema di qualita' conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. L'Istituto superiore di sanita' provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualita'. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica in caso di laboratori di prova accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. 5. I gestori sono tenuti ad effettuare controlli sulle acque destinate al consumo umano, definiti «controlli interni», finalizzati a garantire che l'acqua destinata al consumo umano distribuita, utilizzata, fornita, o confezionata per la distribuzione, sia conforme ai requisiti fissati dal presente decreto. I controlli interni fanno parte dell'analisi e gestione del rischio, che e' effettuata secondo le indicazioni e le tempistiche contenute nel decreto di cui all'articolo 8. Nel caso delle reti di distribuzione idrica, l'analisi e gestione del rischio e' effettuata anche tenendo conto dei principi e criteri contenuti nel piano di sicurezza dell'acqua (PSA) raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanita' (OMS). I controlli interni possono essere concordati con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali. I controlli interni non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che effettua i controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile. 6. I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per eventuale consultazione da parte degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorita' ed enti competenti ai sensi del presente decreto. 7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono fatti salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004.
Note all'art. 6: - Il regolamento (CE) 765/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 852/2004, si veda nelle note alle premesse - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 882/2004, si veda nelle note alle premesse