Art. 12 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Le disposizioni contenute  nel  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n.  259,  e  successive  modificazioni,  recante  Codice  delle
comunicazioni elettroniche prevalgono in caso  di  conflitto  con  le
disposizioni del presente decreto. 
  2.  All'articolo  86,  comma  3,  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Gli  elementi  di  reti  di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture
di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli  articoli  87  e  88,
nonche' le opere di infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in  fibra  ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate
anche  all'interno   di   edifici,   da   chiunque   posseduti,   non
costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non  rilevano  ai
fini della determinazione della rendita catastale.". 
  3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto  2003,
n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso  che  gli
operatori che forniscono reti di  comunicazione  elettronica  possono
essere soggetti soltanto alle  prestazioni  e  alle  tasse  o  canoni
espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 86 del decreto  legislativo  1
          agosto 2003, n. 259, riportato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 86. (Infrastrutture di comunicazione  elettronica
          e diritti di passaggio) 
              1. Le autorita'  competenti  alla  gestione  del  suolo
          pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro  sei
          mesi dalla richiesta, salvo per i casi  di  espropriazione,
          le occorrenti decisioni e  rispettano  procedure  semplici,
          efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie,  ai
          sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
          per   la   concessione   del    diritto    di    installare
          infrastrutture: 
              a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
          o al di sotto  di  esse,  ad  un  operatore  autorizzato  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione; 
              b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o  al  di
          sotto di esse, ad un operatore autorizzato a  fornire  reti
          di comunicazione elettronica diverse da quelle  fornite  al
          pubblico. 
              2.  Sono,  in  ogni  caso,  fatti  salvi  gli   accordi
          stipulati tra gli Enti locali e gli operatori,  per  quanto
          attiene alla localizzazione,  coubicazione  e  condivisione
          delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 
              3.   Le   infrastrutture   di   reti    pubbliche    di
          comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere  di
          infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
          in grado di fornire servizi di accesso a banda  ultralarga,
          effettuate anche all'interno degli edifici sono  assimilate
          ad ogni effetto alle opere di  urbanizzazione  primaria  di
          cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  pur  restando  di
          proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse  si  applica
          la normativa vigente in materia. Gli elementi  di  reti  di
          comunicazione elettronica ad  alta  velocita'  e  le  altre
          infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,  di  cui
          agli   articoli   87   e   88,   nonche'   le   opere    di
          infrastrutturazione per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
          in grado di fornire servizi di accesso a banda  ultralarga,
          effettuate  anche  all'interno  di  edifici,  da   chiunque
          posseduti, non costituiscono unita'  immobiliari  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto del Ministro  delle  finanze  2
          gennaio  1998,  n.  28,  e  non  rilevano  ai  fini   della
          determinazione della rendita catastale. 
              4. Restano ferme le  disposizioni  a  tutela  dei  beni
          ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490,  nonche'  le  disposizioni  a  tutela
          delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro  II,
          del codice dell'ordinamento militare. 
              5. Si applicano, per la posa dei  cavi  sottomarini  di
          comunicazione  elettronica  e  dei  relativi  impianti,  le
          disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
          codice della navigazione. 
              6.   L'Autorita'   vigila   affinche',    laddove    le
          amministrazioni dello Stato, le  Regioni,  le  Province,  i
          Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi  dell'articolo  6,
          comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
          che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
          vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
          attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1  e
          le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 
              7.   Per   i   limiti   di   esposizione    ai    campi
          elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
          qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di  cui
          all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36. 
              8. Gli operatori di reti radiomobili  di  comunicazione
          elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
          ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero  la
          descrizione di ciascun impianto installato, sulla base  dei
          modelli A e B dell'allegato n. 13. 
              9. I  soggetti  interessati  alla  realizzazione  delle
          opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero
          copia dei modelli C e D del predetto  allegato  n.  13.  Il
          Ministero puo' delegare  ad  altro  Ente  la  tenuta  degli
          archivi    telematici    di    tutte    le    comunicazioni
          trasmessegli.". 
              - Per il testo dell'articolo 93 del decreto legislativo
          1 agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.