Art. 13 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.