Art. 14 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il comma 5-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e' abrogato. 
  2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' abrogato. 
  3. I commi 2, 3, primo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti agli articoli 6 e 6- bis del citato
          decreto legge 12 settembre 2014,  n.  133,  modificati  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, riportato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2. Banda larga 
              1. Gli interventi di installazione di reti  e  impianti
          di  comunicazione  elettronica   in   fibra   ottica   sono
          realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4.  L'operatore  della  comunicazione,  almeno   trenta
          giorni prima dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta
          allo  sportello  unico  dell'Amministrazione   territoriale
          competente la denuncia,  accompagnata  da  una  dettagliata
          relazione e dagli elaborati progettuali,  che  asseveri  la
          conformita'  delle  opere  da  realizzare  alla   normativa
          vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche  al  gestore
          interessato, indica le infrastrutture civili  esistenti  di
          cui intenda avvalersi ai sensi del  comma  2  per  la  posa
          della fibra. 
              5. Le  infrastrutture  destinate  all'installazione  di
          reti e  impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra
          ottica sono  assimilate  ad  ogni  effetto  alle  opere  di
          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              6. La denuncia di inizio  attivita'  e'  sottoposta  al
          termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato  e'
          comunque tenuto a comunicare allo sportello unico  la  data
          di ultimazione dei lavori. 
              7. Qualora l'immobile interessato  dall'intervento  sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di trenta giorni antecedente  l'inizio  dei  lavori
          decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
          atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              8.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto preposto alla tutela non sia stato  allegato  alla
          denuncia  il  competente  ufficio  comunale   convoca   una
          conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  241.  Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  4  decorre
          dall'esito  della  conferenza.  In  caso   di   esito   non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              9. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della denuncia di inizio attivita' da cui risulti  la  data
          di  ricevimento  della   denuncia,   l'elenco   di   quanto
          presentato a corredo  del  progetto  nonche'  gli  atti  di
          assenso eventualmente necessari. 
              10. Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  4
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          legittimanti,  ovvero  qualora  esistano  specifici  motivi
          ostativi  di  sicurezza,  incolumita'  pubblica  o  salute,
          notifica   all'interessato   l'ordine   motivato   di   non
          effettuare   il   previsto   intervento,    contestualmente
          indicando  le  modifiche  che  si  rendono  necessarie  per
          conseguire  l'assenso  dell'Amministrazione.  E'   comunque
          salva la facolta' di ripresentare  la  denuncia  di  inizio
          attivita', con le modifiche e  le  integrazioni  necessarie
          per renderla conforme alla normativa vigente. 
              11. L'operatore della comunicazione decorso il  termine
          di cui al comma 4 e nel rispetto dei  commi  che  precedono
          da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune. 
              12. Ultimato l'intervento, il progettista o un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
          presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          denuncia di inizio attivita'. 
              13. Per gli aspetti non regolati dal presente  articolo
          si applica l'articolo 23 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nonche'  il  regime
          sanzionatorio  previsto  dal  medesimo   decreto.   Possono
          applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli  dal  richiedente,
          le disposizioni di cui all'articolo 45. 
              14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e  91
          del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i  soggetti
          pubblici non possono opporsi alla installazione nella  loro
          proprieta' di reti e impianti  interrati  di  comunicazione
          elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso  che  si
          tratti di beni facenti parte del  patrimonio  indisponibile
          dello Stato,  delle  province  e  dei  comuni  e  che  tale
          attivita' possa arrecare  concreta  turbativa  al  pubblico
          servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
          i fini di  cui  alla  presente  norma  non  necessitano  di
          autonomo titolo abilitativo. 
              15. Gli articoli 90 e 91  del  decreto  legislativo  1°
          agosto  2003,  n.  259  si  applicano  anche   alle   opere
          occorrenti  per  la   realizzazione   degli   impianti   di
          comunicazione elettronica in fibra ottica  su  immobili  di
          proprieta'  privata,  senza   la   necessita'   di   alcuna
          preventiva richiesta di utenza. 
              15-bis. Per gli interventi di installazione di  reti  e
          impianti di comunicazione elettronica in fibra  ottica,  la
          profondita' minima dei lavori di scavo, anche in  deroga  a
          quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  puo'  essere
          ridotta,  salvo  che  l'ente  gestore   dell'infrastruttura
          civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
          giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.".