Art. 4 
 
Accesso alle informazioni sulle infrastrutture  fisiche  e  sportello
  unico telematico. Istituzione  del  Sistema  informativo  nazionale
  federato delle infrastrutture 
 
  1. Al fine di facilitare l'installazione di reti  di  comunicazione
elettronica ad  alta  velocita',  anche  attraverso  l'uso  condiviso
dell'infrastruttura  fisica  esistente  ed  il   dispiegamento   piu'
efficiente delle infrastrutture fisiche  nuove,  si  procede  ad  una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti  e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente
nel territorio nazionale.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
entro il 30 aprile 2016,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni e l'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione  del  contenuto  del
Sistema informativo  nazionale  federato  delle  infrastrutture,  "di
seguito SINFI", le modalita' di prima costituzione, di  raccolta,  di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche'  le  regole  per  il
successivo aggiornamento,  lo  scambio  e  la  pubblicita'  dei  dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri  operatori  di  rete  e  da  ogni  proprietario  o  gestore  di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti  di  comunicazione
elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili  in  formato
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma  3,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  elaborabili  elettronicamente  e
georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei  dati
sensibili. All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica.  Al  fine  di  agevolare  la  condivisione   delle
infrastrutture  e  la  pianificazione  degli  interventi,   entro   i
centoventi giorni successivi alla sua costituzione  confluiscono  nel
Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da  parte
dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici  che  privati,
nonche' da parte degli enti pubblici che ne sono detentori  tutte  le
banche di dati contenenti informazioni sulle  reti  di  comunicazione
elettronica  ad  alta  velocita'  e  sulle   infrastrutture   fisiche
funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i
dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le  regole
tecniche   del   Sistema   informativo   nazionale   federato   delle
infrastrutture. 
  2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di  rete,  in
caso di  realizzazione,  manutenzione  straordinaria  sostituzione  o
completamento della infrastruttura, hanno l'obbligo di  comunicare  i
dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di
almeno novanta giorni salvo si  tratti  di  interventi  emergenziali.
Devono altresi'  mettere  a  disposizione  le  seguenti  informazioni
minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o  programmate,
relative alla loro  infrastruttura  fisica  per  le  quali  e'  stata
rilasciata  un'autorizzazione,  e'  in   corso   una   procedura   di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di  presentare  per
la  prima  volta  una  domanda  di  autorizzazione   alle   autorita'
competenti entro i sei mesi successivi: 
    a) l'ubicazione e il tipo di opere; 
    b) gli elementi di rete interessati; 
    c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; 
    d) un punto di contatto. 
  3. Il SINFI, quale sportello unico  telematico  pubblica  tutte  le
informazioni  utili  relative  alle  condizioni  e   alle   procedure
applicabili al rilascio di autorizzazioni  per  le  opere,  anche  di
genio civile, necessarie ai fini dell'installazione  di  elementi  di
reti di comunicazione elettronica ad alta  velocita'.  Esso  fornisce
altresi' agli operatori di  rete  che  vi  abbiano  interesse  e  che
inoltrino domanda in via telematica, informazioni su: 
    a) ubicazione tracciato; 
    b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura; 
    c) punto di contatto. 
  4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e  comunque  sino
al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini
dell'ottenimento  delle  informazioni  minime  di  cui  al  comma  3,
direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori
di rete. 
  5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere  alla  stesse
informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai  fini  della
richiesta di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. 
  6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di  accesso
specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete  di
comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'.  I   gestori   delle
infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono  l'accesso,
a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti,  entro
trenta giorni dalla data  di  ricevimento  della  relativa  richiesta
scritta. L'accesso alle informazioni minime di cui al  comma  3  puo'
essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario
per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
alla riservatezza o a segreti tecnici  e  commerciali.  Nel  caso  di
infrastrutture  fisiche  aventi  particolari  livelli   di   rischio,
l'accesso degli operatori di rete e' consentito  solo  per  le  parti
dell'infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in  fibra  ottica  e
nel rispetto di tutte le  prescrizioni  di  sicurezza  impartite  dal
gestore dell'infrastruttura fisica. 
  7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, e' fatto
obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli  altri  operatori
di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni  in  loco
di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta  indica
specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica,
interessati dalla prevista installazione degli elementi  di  reti  di
comunicazione elettronica ad alta velocita'.  Le  ispezioni  in  loco
sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di  ricevimento
della  richiesta  scritta,  secondo  condizioni  proporzionate,   non
discriminatorie  e  trasparenti,  anche  in  ordine  al  rimborso  di
eventuali costi sostenuti dal gestore  e  dagli  altri  operatori  di
rete, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6. 
  8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'  per
le garanzie  nelle  comunicazioni,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, con proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli  obblighi
di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti
che siano considerate non tecnicamente  idonee  all'installazione  di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' o nel caso  delle
infrastrutture critiche nazionali di cui al  decreto  legislativo  11
aprile  2011,  n.  61.  Tali  esenzioni  devono  essere   debitamente
motivate. Alle  parti  interessate  e'  offerta  la  possibilita'  di
esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro  il
termine  di  trenta  giorni.  Il  decreto  con  l'indicazione   delle
esenzioni e' notificato alla Commissione europea. 
  9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle  informazioni
a norma del presente articolo, hanno  l'obbligo  di  adottare  misure
atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici
e commerciali. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Il testo dell'articolo 68 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni 
              1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono  programmi
          informatici o parti di essi nel rispetto  dei  principi  di
          economicita' e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,
          riuso  e  neutralita'  tecnologica,  a   seguito   di   una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione; 
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
              c) software libero o a codice sorgente aperto; 
              d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
              e) software di tipo  proprietario  mediante  ricorso  a
          licenza d'uso; 
              f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              1-bis. A tal fine, le pubbliche  amministrazioni  prima
          di procedere all'acquisto, secondo le procedure di  cui  al
          codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
          effettuano  una  valutazione  comparativa   delle   diverse
          soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
              a) costo complessivo del programma  o  soluzione  quale
          costo di acquisto, di implementazione,  di  mantenimento  e
          supporto; 
              b)  livello  di  utilizzo  di  formati  di  dati  e  di
          interfacce di tipo aperto nonche' di standard in  grado  di
          assicurare   l'interoperabilita'    e    la    cooperazione
          applicativa  tra  i  diversi  sistemi   informatici   della
          pubblica amministrazione; 
              c) garanzie del fornitore  in  materia  di  livelli  di
          sicurezza,  conformita'  alla  normativa  in   materia   di
          protezione dei dati personali, livelli di  servizio  tenuto
          conto della tipologia di software acquisito. 
              1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di   tipo
          tecnico ed economico, secondo i criteri  di  cui  al  comma
          1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
          soluzioni  gia'  disponibili  all'interno  della   pubblica
          amministrazione, o a software liberi o  a  codici  sorgente
          aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
          l'acquisizione   di   programmi   informatici    di    tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto. 
              2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
          nell'acquisizione  dei  programmi   informatici,   adottano
          soluzioni informatiche, quando possibile  modulari,  basate
          sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70,
          che  assicurino  l'interoperabilita'  e   la   cooperazione
          applicativa e consentano la  rappresentazione  dei  dati  e
          documenti in piu'  formati,  di  cui  almeno  uno  di  tipo
          aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate   ed   eccezionali
          esigenze. 
              2-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche    comunicano
          tempestivamente a  DigitPA  l'adozione  delle  applicazioni
          informatiche   e    delle    pratiche    tecnologiche,    e
          organizzative, adottate, fornendo ogni  utile  informazione
          ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
          e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e  la
          piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. 
              3. Agli effetti del  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
          36, e secondo le tariffe determinate con  le  modalita'  di
          cui al medesimo articolo. 
              4. DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'
          almeno  annuale,   un   repertorio   dei   formati   aperti
          utilizzabili  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   delle
          modalita' di trasferimento dei formati.". 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          11 aprile 2011, n. 61 si veda nelle note all'articolo 3.