Art. 5 
 
 
Coordinamento   delle   opere   di   genio    civile    ed    accesso
            all'infrastruttura in corso di realizzazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture  fisiche  e  ogni
operatore  di  rete  ha  il  diritto  di  negoziare  accordi  per  il
coordinamento di opere di genio civile con  operatori  di  rete  allo
scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica  ad
alta   velocita'.   In   assenza   di   infrastrutture   disponibili,
l'installazione delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita' e' effettuata preferibilmente con  tecnologie  di  scavo  a
basso impatto ambientale e secondo quanto previsto  dall'articolo  6,
comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.  145,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, comma  4,  lettera  c),  nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi  ai  sensi  del
citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n.  145  del  2013,
trovano applicazione le norme tecniche e  le  prassi  di  riferimento
nella specifica materia elaborate  dall'Ente  nazionale  italiano  di
unificazione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture  fisiche  e  ogni
operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente  opere  di
genio civile finanziate in tutto o in  parte  con  risorse  pubbliche
deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di
genio civile, presentata da operatori  di  rete,  secondo  condizioni
trasparenti e non discriminatorie. Tali domande  sono  soddisfatte  a
condizione che: 
    a) non  implichino  costi  supplementari,  ulteriori  rispetto  a
quelli  connessi   all'installazione   di   elementi   di   reti   di
comunicazione elettronica ad alta velocita', inclusi  quelli  causati
da  ulteriori  ritardi,  per  le  opere  di  genio  civile   previste
inizialmente; 
    b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori; 
    c) la domanda di coordinamento sia presentata al piu' presto e in
ogni caso almeno un  mese  prima  della  presentazione  del  progetto
definitivo  alle  autorita'  competenti   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni. 
  3. Se, entro un  mese  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta
formale  di  negoziazione,  non  viene  raggiunto  un   accordo   sul
coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi  1  e  2,
ciascuna  delle  parti   puo'   rivolgersi   all'Organismo   di   cui
all'articolo 9 perche' emetta entro due mesi dalla data di  ricezione
della  richiesta  una  decisione  vincolante  di  composizione  della
controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'  per
le garanzie  nelle  comunicazioni,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, con proprio decreto puo' prevedere esenzioni  dagli  obblighi
di cui ai commi da 1 a  3  per  opere  di  genio  civile  di  modesta
entita', in termini di valore, dimensioni o durata,  ed  in  caso  di
infrastrutture  critiche  nazionali.  Tali  esenzioni  devono  essere
debitamente  motivate.  Alle  parti   interessate   e'   offerta   la
possibilita'  di  esprimere  osservazioni  sullo  schema  di  decreto
ministeriale entro il  termine  di  trenta  giorni.  Il  decreto  con
l'indicazione delle esenzioni e' notificato alla Commissione Europea. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 40 della legge  1°  agosto
          2002, n. 166, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  6  del  decreto-legge   23
          dicembre 2013, n. 145  (Interventi  urgenti  di  avvio  del
          piano "Destinazione  Italia",  per  il  contenimento  delle
          tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,
          lo sviluppo e la digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre
          2013, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, cosi' recita: 
              "Art. 6. Misure per favorire la digitalizzazione  e  la
          connettivita' delle piccole e medie imprese, ed in  materia
          di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre,
          comunicazioni ed agenda digitale 
              1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi
          aziendali  e  l'ammodernamento  tecnologico  delle   micro,
          piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito  Programma
          Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020
          dei fondi strutturali  comunitari,  previa  verifica  della
          coerenza con le linee di intervento in essa previste  ed  a
          seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero
          nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi
          nazionali  finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione e dal Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5
          della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,   sono   adottati
          interventi per il finanziamento a  fondo  perduto,  tramite
          Voucher  di  importo   non   superiore   a   10.000   euro,
          conformemente  al  regolamento  (CE)  n.  1998/2006   della
          Commissione del 15 dicembre 2006 relativo  all'applicazione
          degli articoli 87  e  88  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti di  importanza  minore  («de
          minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di  software,
          hardware  o  servizi  che   consentano   il   miglioramento
          dell'efficienza     aziendale,      la      modernizzazione
          dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo
          di strumenti tecnologici e forme di flessibilita', tra  cui
          il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di  e-commerce,  la
          connettivita'  a  banda  larga  e  ultralarga.  I  suddetti
          voucher sono concessi anche per permettere il  collegamento
          alla rete  internet  mediante  la  tecnologia  satellitare,
          attraverso  l'acquisto  e  l'attivazione   di   decoder   e
          parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
          consentano l'accesso a  soluzioni  adeguate  attraverso  le
          reti terrestri o laddove  gli  interventi  infrastrutturali
          risultino  scarsamente  sostenibili  economicamente  o  non
          realizzabili. I voucher  potranno  altresi'  finanziare  la
          formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle
          suddette piccole e medie imprese. 
              2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di
          intervento previste nella proposta nazionale relativa  alla
          prossima programmazione  2014-2020  dei  fondi  strutturali
          comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione  da  parte
          della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale
          relativo  alla  Competitivita'   di   responsabilita'   del
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  con   decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli
          affari regionali e le autonomie e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo    economico,     e'     stabilito     l'ammontare
          dell'intervento nella misura  massima  complessiva  di  100
          milioni di euro a valere sulla medesima proposta  nazionale
          o sulla collegata pianificazione definita per  l'attuazione
          degli interventi a finanziamento nazionale di cui al  comma
          1. La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra  le
          Regioni in misura proporzionale  al  numero  delle  imprese
          registrate presso le Camere  di  commercio  operanti  nelle
          singole Regioni. 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti lo schema standard di bando e  le  modalita'
          di erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 
              4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1°  agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo  le  parole:
          «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad  eccezione
          delle imprese con un numero di utenti pari  o  inferiore  a
          50.000»; 
              b) al comma  1,  lettera  a),  dopo  il  numero  1)  e'
          inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un  numero
          di utenti pari o inferiore a 50.000, 300  euro  ogni  mille
          utenti»; 
              c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo  le  parole:
          «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti:  «ad  eccezione
          delle imprese con un numero di utenti pari  o  inferiore  a
          50.000»; 
              d) al comma  1,  lettera  b),  dopo  il  numero  1)  e'
          inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un  numero
          di utenti pari o inferiore a 50.000, 100  euro  ogni  1.000
          utenti». 
              4-bis. Al fine  di  favorire  il  raggiungimento  degli
          obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di
          cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  1°
          ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244
          del 17 ottobre 2013, si  applicano  anche  allo  scavo  per
          l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture  digitali
          necessarie per il collegamento degli edifici alle  reti  di
          telecomunicazioni. Nel caso di installazione  dei  ricoveri
          delle infrastrutture contemporanea all'effettuazione  dello
          scavo, l'ente operatore presenta un'istanza  unica  per  lo
          scavo   e   per   l'installazione   dei   ricoveri    delle
          infrastrutture ai sensi dell'articolo 88 del codice di  cui
          al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
          modificazioni. 
              4-ter. Al fine di favorire la  diffusione  della  banda
          larga e  ultralarga  nel  territorio  nazionale  attraverso
          l'utilizzo  di  tecniche  innovative  di  scavo   che   non
          richiedono il ripristino del manto stradale nonche' la posa
          di cavi o  tubi  aerei  su  infrastrutture  esistenti,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite ulteriori misure relative alla posa in  opera
          delle infrastrutture a  banda  larga  e  ultralarga,  anche
          modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  1°  ottobre  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del  17  ottobre
          2013. 
              5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge  7  agosto
          1990, n. 241, le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite
          dalle seguenti: «30 giugno 2014». 
              5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative  volte
          a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga
          e ultralarga e di conseguire una mappatura  della  rete  di
          accesso ad internet,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, costituisce, tramite periodico
          aggiornamento richiesto  agli  operatori  autorizzati,  una
          banca di dati di tutte le reti di accesso  ad  internet  di
          proprieta'  sia  pubblica   sia   privata   esistenti   nel
          territorio nazionale, dettagliando le  relative  tecnologie
          nonche' il grado di utilizzo delle  stesse.  I  dati  cosi'
          ricavati devono essere resi disponibili in formato di  dati
          di tipo aperto, ai sensi del comma 3 dell'articolo  68  del
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni.  All'attuazione  del   presente   comma   si
          provvede nei limiti  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano  a
          fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti  stipulati  in
          forma pubblica amministrativa e a far data dal  1°  gennaio
          2015  per  i   contratti   stipulati   mediante   scrittura
          privata.». 
              7. Sono validi gli  accordi  di  cui  all'articolo  15,
          comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  di  cui
          all'articolo 5-bis  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  nonche'   i
          contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  non  stipulati  in
          modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino
          alle date  in  cui  la  stipula  in  modalita'  elettronica
          diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei  citati
          articoli 15, comma 2-bis, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e 6, comma 4, del  citato  decreto-legge  n.  179  del
          2012. 
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, l'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere  dalla
          pianificazione delle frequenze per il  servizio  televisivo
          digitale terrestre  le  frequenze  riconosciute  a  livello
          internazionale   e   utilizzate   dai   Paesi   confinanti,
          pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi  in
          Italia e oggetto di  accertate  situazioni  interferenziali
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          nonche' le frequenze oggetto di  EU  Pilot  esistenti  alla
          medesima data. La liberazione delle  frequenze  di  cui  al
          primo periodo deve avere luogo non oltre il 30 aprile 2015.
          Alla scadenza del predetto  termine,  in  caso  di  mancata
          liberazione  delle  suddette  frequenze,  l'amministrazione
          competente   procede   senza   ulteriore   preavviso   alla
          disattivazione coattiva degli  impianti  avvalendosi  degli
          organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi
          dell'articolo   98   del   codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259. 
              9. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono definiti i criteri  e  le
          modalita' per l'attribuzione, entro il 30 aprile  2015,  in
          favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi
          di  media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
          compensativa,  a  valere  sulla  quota  non  impiegata  per
          l'erogazione  dei  contributi  per  i  ricevitori  per   la
          televisione digitale nella misura massima di 20 milioni  di
          euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane  Spa  in  via
          anticipata,  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2004,  finalizzate  al
          volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali  alla
          liberazione  delle   frequenze   di   cui   al   comma   8.
          Successivamente alla data del 30 aprile  2015,  il  70  per
          cento delle risorse di cui al primo periodo  che  residuino
          successivamente all'erogazione delle misure  economiche  di
          natura compensativa di  cui  al  medesimo  periodo  possono
          essere   utilizzate,   per   le   stesse   finalita',   per
          l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a  soggetti
          non piu'  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2011,
          n.  75,  e  successive  modificazioni,  a   seguito   della
          pianificazione  dell'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo. 
              9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          stabilisce le modalita' e le condizioni economiche  secondo
          cui i soggetti assegnatari  dei  diritti  d'uso  in  ambito
          locale hanno l'obbligo di cedere una quota della  capacita'
          trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a  un
          programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
          ambito locale alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  che  procedano  al  volontario   rilascio   delle
          frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla  base
          della nuova pianificazione della stessa  Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni e  della  posizione  non  piu'
          utile  nelle  graduatorie  di  cui   all'articolo   4   del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2011,  n.  75,  e
          successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso. 
              9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  l'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni  avvia  le  procedure  per  la
          pianificazione  delle  frequenze   attribuite   a   livello
          internazionale all'Italia e non assegnate  a  operatori  di
          rete  nazionali  per  il   servizio   televisivo   digitale
          terrestre  per  la  messa  a  disposizione  della  relativa
          capacita' trasmissiva  a  fornitori  di  servizi  di  media
          audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono
          essere assegnate unicamente secondo le modalita' di cui  al
          presente  comma.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
          rilascia  i  relativi  diritti  d'uso   esclusivamente   ai
          soggetti  utilmente  collocati  in   apposite   graduatorie
          redatte sulla base dei seguenti criteri: 
              a)  idoneita'  tecnica  alla  pianificazione   e   allo
          sviluppo della rete, nel rispetto del piano  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni; 
              b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di
          rete in ambito locale; 
              c) esperienze maturate nel settore delle  comunicazioni
          elettroniche,    con    particolare    riferimento     alla
          realizzazione e all'esercizio di  reti  di  radiodiffusione
          televisiva; 
              d)    sostenibilita'    economica,    patrimoniale    e
          finanziaria; 
              e) tempi previsti per la realizzazione delle  reti  che
          utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo. 
              Le selezioni di cui al presente comma  sono  rivolte  a
          soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in  cui  dalle
          selezioni non risulti  un  numero  sufficiente  ed  idoneo,
          rispetto ai criteri  definiti,  di  operatori  di  rete  in
          relazione alle frequenze da assegnare, il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  esamina  le  domande   presentate   da
          soggetti  non  operanti  in  ambito  locale  assegnando   i
          relativi  diritti  d'uso  per  le  stesse  finalita'  della
          presente disposizione. 
              9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo  le
          modalita'  di  cui  al   comma   9-ter   possono   altresi'
          successivamente  esercire,  per  le   medesime   finalita',
          ulteriori  frequenze  resesi  disponibili,  assicurando  il
          puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e  dei
          diritti degli  Stati  radioelettricamente  confinanti.  Gli
          operatori di rete in ambito locale gia' titolari di diritti
          d'uso di  frequenze  attribuite  a  livello  internazionale
          all'Italia mettono a  disposizione  la  relativa  capacita'
          trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi  in
          ambito  locale  secondo  le  modalita'  di  cui  al   comma
          9-quinquies. 
              9-quinquies. Al fine  di  determinare  i  soggetti  che
          possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma
          9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone,
          per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e
          di Bolzano, una  graduatoria  dei  soggetti  legittimamente
          abilitati quali fornitori di servizi di  media  audiovisivi
          in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo,  se
          del caso,  riserve  su  base  territoriale  inferiore  alla
          regione  e  applicando,  per  ciascun  marchio  oggetto  di
          autorizzazione, i seguenti criteri: 
              a) media annua  dell'ascolto  medio  del  giorno  medio
          mensile  rilevati  dalla  societa'  Auditel  nella  singola
          regione o provincia autonoma; 
              b) numero dei dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato; 
              c) costi  per  i  giornalisti  professionisti  iscritti
          all'albo  professionale,  per  i  giornalisti   pubblicisti
          iscritti  all'albo  professionale  e   per   i   praticanti
          giornalisti professionisti iscritti nel relativo  registro,
          di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69,  in  qualita'  di
          dipendenti. 
              Le suddette graduatorie sono  altresi'  utilizzate  per
          l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi
          autorizzati alla diffusione  di  contenuti  audiovisivi  in
          tecnica digitale terrestre in ambito locale dei  numeri  di
          cui al comma 9-septies. 
              9-sexies.   L'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo  cui
          i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di  cui  al  comma
          9-quater concedono la  relativa  capacita'  trasmissiva  ai
          soggetti utilmente collocati nelle graduatorie  di  cui  al
          comma  9-quinquies.  I  fornitori  di  servizi   di   media
          audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di  cui
          al comma 9-quater per un determinato  marchio  non  possono
          trasmettere  nel  medesimo   bacino   lo   stesso   marchio
          utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma
          9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti. 
              9-septies.   L'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni,  nell'adottare  il  piano   di   numerazione
          automatica dei canali della televisione digitale terrestre,
          stabilisce  con  proprio  regolamento   le   modalita'   di
          attribuzione dei numeri ai fornitori di  servizi  di  media
          audiovisivi  autorizzati  alla  diffusione   di   contenuti
          audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito  locale
          sulla base della posizione in graduatoria di cui  al  comma
          9-quinquies. 
              10.  Nell'ambito  di   apposito   Programma   Operativo
          Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi
          strutturali comunitari, previa verifica della coerenza  con
          le linee di  intervento  in  essa  previste  ed  a  seguito
          dell'approvazione   della   Commissione   europea,   ovvero
          nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi
          nazionali  finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione e dal Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5
          della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,   sono   adottati
          interventi per il riconoscimento di un credito  di  imposta
          per le spese documentate e sostenute  da  piccole  e  medie
          imprese  di  cui  alla  Raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi  da  reti
          di piccole e medie imprese, e  relative  ad  interventi  di
          rete  fissa  e  mobile  che  consentano  l'attivazione  dei
          servizi di connettivita' digitale con  capacita'  uguale  o
          superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e'  riconosciuto
          a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al
          comma 11 e fino al 2016, nella percentuale  del  65%  degli
          importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
          massimo di 20.000 euro e nella misura  massima  complessiva
          di 50 milioni di euro a  valere  sulla  proposta  nazionale
          relativa alla programmazione  2014-2020  o  sulla  predetta
          pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale. 
              11. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          con il Ministro per  la  coesione  territoriale  e  con  il
          Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,  sono
          definite, conformemente al regolamento  (CE)  n.  1998/2006
          della   Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
          all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di  importanza
          minore («de  minimis»),  le  modalita'  per  usufruire  del
          credito  d'imposta  di  cui  al  comma   10,   inclusa   la
          certificazione del prestatore del servizio  di  connessione
          digitale  e  le  modalita'  di  comunicazione  delle  spese
          effettuate, ai fini delle verifica di  capienza  dei  fondi
          annualmente disponibili,  il  regime  dei  controlli  sulle
          spese nonche' ogni altra  disposizione  necessaria  per  il
          monitoraggio dell'agevolazione ed il  rispetto  del  limite
          massimo di risorse stanziate. 
              12. Il credito di imposta di cui al  comma  10  non  e'
          cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1. 
              13. Il credito d'imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
          corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre
          alla formazione del  reddito,  ne'  della  base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,   e   successive   modificazioni,   ed   e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e successive modificazioni. 
              14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11,  sono
          versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato    e
          successivamente riassegnate, per le finalita' di  spesa  di
          cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze.
          A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico  comunica
          al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16
          aprile 1987, n. 183, e  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione,  in  relazione  alle  previste   necessita'   per
          fronteggiare  le  correlate  compensazioni,   gli   importi
          comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito  di
          imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato. 
              14-bis. All'articolo 47 del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, e  successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  l'Agenzia
          per l'Italia  digitale  e  le  amministrazioni  interessate
          possono stipulare, nel rispetto della legislazione  vigente
          in materia di contratti pubblici e  mediante  procedure  di
          evidenza pubblica, convenzioni con societa'  concessionarie
          di servizi  pubblici  essenziali  su  tutto  il  territorio
          nazionale  dotate  di  piattaforme  tecnologiche  integrate
          erogattrici di servizi su scala  nazionale  e  di  computer
          emergency response  team.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono all'adempimento di quanto previsto dal  presente
          comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.».". 
              - La legge 21  febbraio  2014,  n.  9  (Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
          «Destinazione Italia», per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e del gas, per la riduzione dei  premi  RC-auto,
          per   l'internazionalizzazione,   lo    sviluppo    e    la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed   EXPO   2015)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  febbraio  2014,  n.
          43.