Art. 6 
 
 
           Trasparenza in materia di opere di genio civile 
               in corso di realizzazione o programmate 
 
  1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio
civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta  scritta  di  un
operatore di rete il proprietario o  il  gestore  dell'infrastruttura
fisica e  l'operatore  di  rete  mette  a  disposizione  le  seguenti
informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso  o
programmate, relative alla infrastruttura  fisica  per  le  quali  e'
stata rilasciata un'autorizzazione, e'  in  corso  una  procedura  di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di  presentare  per
la  prima  volta  una  domanda  di  autorizzazione   alle   autorita'
competenti entro i sei mesi successivi: 
    a) l'ubicazione e il tipo di opere; 
    b) gli elementi di rete interessati; 
    c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; 
    d) un punto di contatto. 
  2. La richiesta, presentata per iscritto  dall'operatore  di  rete,
specifica la zona in cui  intende  installare  elementi  di  reti  di
comunicazione elettronica ad alta velocita'. I proprietari, i gestori
dell'infrastruttura fisica e gli  operatori  di  rete  forniscono  le
informazioni richieste entro due settimane dalla data di  ricevimento
della  richiesta  scritta,  secondo  condizioni  proporzionate,   non
discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime  e'
limitato soltanto, e nella misura  in  cui,  necessario  per  ragioni
connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti,  alla  sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza  o  alla  sanita'  pubblica,  alla
riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.  Il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  con  proprio
decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1
per  opere  di  genio  civile  di  valore  modesto  o  nel  caso   di
infrastrutture critiche nazionali. 
  3. Il gestore della infrastruttura fisica  e  l'operatore  di  rete
possono respingere la richiesta di cui ai commi 1 e 2 se  hanno  gia'
reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste  in  formato
elettronico oppure l'accesso a tali  informazioni  e'  fornito  dallo
sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni  sono
fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di  cui  all'articolo
4.