Art. 9 
 
 
             Organismo di risoluzione delle controversie 
 
  1. Qualora sorga  una  controversia  relativa  ai  diritti  e  agli
obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti
puo' rivolgersi all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,
individuato  quale  organismo  competente  alla   risoluzione   delle
controversie tra  operatori  di  rete  e  gestori  di  infrastrutture
fisiche o tra operatori di rete. 
  2. L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  nel  pieno
rispetto del principio  di  proporzionalita',  adotta  una  decisione
vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del  comma
1, anche in materia di fissazione di  termini  e  condizioni  equi  e
ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane.  L'Autorita'  compone
la controversia nel termine piu' breve possibile e in ogni caso entro
due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa. 
  3. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  nell'ambito
della procedura di cui al  comma  2,  puo'  acquisire,  in  relazione
all'oggetto della controversia, il parere delle competenti  Autorita'
di   regolazione   dei   settori   in   cui   operano    i    gestori
dell'infrastruttura fisica. 
  4. Il prezzo e le  condizioni  tecniche  di  accesso  eventualmente
fissate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono  tali
da  garantire  che  il  fornitore  di  accesso  disponga  di  un'equa
possibilita' di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri
economici conseguenti  e  connessi  alla  realizzazione  delle  opere
necessarie all'accesso. 
  5. La decisione dell'Autorita' deve essere  motivata  e  pubblicata
sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in  materia
di riservatezza. La decisione ha efficacia  dalla  data  di  notifica
alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale. 
  6. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti
la possibilita' di adire un organo giurisdizionale. 
  7. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede  ad
adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente  decreto
prevedendo in ogni caso la definizione della  controversia  anche  in
pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e
le modalita' per l'attribuzione degli oneri  destinati  a  coprire  i
costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.