Art. 2
1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per
l'adattamento alle necessita' locali delle misure contenute negli
atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il riordino
delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione
di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge 13 luglio
2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle caratteristiche
e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di
lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge
regionale 19 agosto 1998, n. 47.
Note all'art. 2:
- Il testo dei comma 180 e seguenti dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' integralmente riportato
nelle note alle premesse.
- La legge regionale 19 agosto 1998, n. 47
(Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni
linguistiche e culturali delle popolazioni walser della
valle del Lys), e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Valle d'Aosta 25 agosto 1998, n. 36.