Art. 2 
 
  1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per
l'adattamento alle necessita' locali  delle  misure  contenute  negli
atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il  riordino
delle disposizioni legislative in materia di istruzione e  formazione
di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della  legge  13  luglio
2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle  caratteristiche
e delle tradizioni linguistiche  e  culturali  delle  popolazioni  di
lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge
regionale 19 agosto 1998, n. 47. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dei comma 180 e seguenti dell'art.  1  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  integralmente  riportato
          nelle note alle premesse. 
              -  La  legge  regionale   19   agosto   1998,   n.   47
          (Salvaguardia   delle    caratteristiche    e    tradizioni
          linguistiche e culturali  delle  popolazioni  walser  della
          valle del Lys),  e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
          Valle d'Aosta 25 agosto 1998, n. 36.