Art. 2 1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per l'adattamento alle necessita' locali delle misure contenute negli atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.
Note all'art. 2: - Il testo dei comma 180 e seguenti dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' integralmente riportato nelle note alle premesse. - La legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale Valle d'Aosta 25 agosto 1998, n. 36.