Art. 3 
 
  1. Ferma restando la competenza regionale in  materia  di  organici
scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia  di
stato giuridico e di trattamento economico del  personale  dirigente,
docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e
gestione delle dotazioni  organiche  dei  propri  ruoli  regionali  e
adotta le necessarie misure per  armonizzare  tali  disposizioni  con
l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali.