Art. 4
1. Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione
materna, elementare e media», ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza,
nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le
specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole
dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione
bi-plurilingue precoce dei bambini.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente:
«Art. 3. - La Regione ha la potesta' di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo
precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle
seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non a
carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche
ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene sanita', assistenza ospedaliera e
profilattica;
m) antichita' e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.».