Art. 4 
 
  1.  Nell'esercizio  delle  competenze  in  materia  di  «istruzione
materna, elementare e media», ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e  valorizza,
nell'ambito  del  proprio  sistema  regionale   di   istruzione,   le
specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole
dell'infanzia    in    quanto     funzionale     all'alfabetizzazione
bi-plurilingue precoce dei bambini. 
 
          Note all'art. 4: 
              -   Il   testo   dell'art.   3   della   citata   legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente: 
              «Art. 3. - La Regione ha la potesta' di  emanare  norme
          legislative di integrazione e  di  attuazione  delle  leggi
          della Repubblica, entro  i  limiti  indicati  nell'articolo
          precedente, per adattarle alle condizioni regionali,  nelle
          seguenti materie: 
              a) industria e commercio; 
              b) istituzione di enti di credito di carattere locale; 
              c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non a
          carico dello Stato; 
              d) disciplina dell'utilizzazione delle acque  pubbliche
          ad uso idroelettrico; 
              e) disciplina della utilizzazione delle miniere; 
              f) finanze regionali e comunali; 
              g) istruzione materna, elementare e media; 
              h) previdenza e assicurazioni sociali; 
              i) assistenza e beneficenza pubblica; 
              l)   igiene   sanita',   assistenza    ospedaliera    e
          profilattica; 
              m) antichita' e belle arti; 
              n) annona; 
              o) assunzione di pubblici servizi.».