Art. 4 1. Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione materna, elementare e media», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 3 della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente: «Art. 3. - La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie: a) industria e commercio; b) istituzione di enti di credito di carattere locale; c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non a carico dello Stato; d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico; e) disciplina della utilizzazione delle miniere; f) finanze regionali e comunali; g) istruzione materna, elementare e media; h) previdenza e assicurazioni sociali; i) assistenza e beneficenza pubblica; l) igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica; m) antichita' e belle arti; n) annona; o) assunzione di pubblici servizi.».