Art. 6
1. Nell'ambito degli adattamenti dei programmi alle necessita'
locali, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto speciale e
dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono individuati
gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico regionale,
in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi
e ordini di scuola determinati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, il Governo e la
Regione procedono al completamento degli adattamenti e alla revisione
di quelli attualmente in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 40 della citata legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente:
«Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e'
disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello
Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita'
locali.
Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere
insegnate in lingua francese, sono approvati e resi
esecutivi, sentite Commissioni miste composte di
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di
rappresentanti del Consiglio della Valle e di
rappresentanti degli insegnanti.».
La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141. Il testo
dell'art. 28 e' il seguente:
«Art. 28. - Gli adattamenti dei programmi di
insegnamento alle necessita' locali, di cui all'art. 40
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4,
vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa
intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla
base delle proposte del consiglio scolastico regionale,
sentite le commissioni miste di cui all'art. 40 medesimo,
nominate dal presidente della giunta regionale.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione
delle materie da insegnare in lingua francese, con gli
adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli
alunni provenienti da altre parti del territorio.
I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami
di maturita' sono di norma nominati tra il personale avente
adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso
almeno tre membri della commissione devono avere tale
conoscenza.
I titoli di studio conseguiti nelle scuole della
regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli
effetti.».