Art. 6 
 
  1. Nell'ambito degli  adattamenti  dei  programmi  alle  necessita'
locali,  ai  sensi  dell'articolo  40  dello   Statuto   speciale   e
dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono individuati
gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico  regionale,
in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi
e  ordini  di  scuola  determinati  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, il  Governo  e  la
Regione procedono al completamento degli adattamenti e alla revisione
di quelli attualmente in vigore. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il   testo   dell'art.   40   della   citata   legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente: 
              «Art. 40.  -  L'insegnamento  delle  varie  materie  e'
          disciplinato dalle norme e dai programmi  in  vigore  nello
          Stato,  con  gli  opportuni  adattamenti  alle   necessita'
          locali. 
              Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere
          insegnate  in  lingua  francese,  sono  approvati  e   resi
          esecutivi,   sentite   Commissioni   miste   composte    di
          rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione,  di
          rappresentanti   del   Consiglio   della   Valle    e    di
          rappresentanti degli insegnanti.». 
              La legge 16 maggio 1978, n. 196  (Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale della Valle d'Aosta)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141.  Il  testo
          dell'art. 28 e' il seguente: 
              «Art.  28.  -  Gli   adattamenti   dei   programmi   di
          insegnamento alle necessita' locali,  di  cui  all'art.  40
          della legge costituzionale  26  febbraio  1948,  numero  4,
          vengono approvati e resi esecutivi  dalla  regione,  previa
          intesa con il Ministro  della  pubblica  istruzione,  sulla
          base delle proposte  del  consiglio  scolastico  regionale,
          sentite le commissioni miste di cui all'art.  40  medesimo,
          nominate dal presidente della giunta regionale. 
              Con la stessa procedura si provvede alla determinazione
          delle materie da insegnare  in  lingua  francese,  con  gli
          adempimenti necessari per consentire l'inserimento per  gli
          alunni provenienti da altre parti del territorio. 
              I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami
          di maturita' sono di norma nominati tra il personale avente
          adeguata conoscenza della lingua  francese.  In  ogni  caso
          almeno tre  membri  della  commissione  devono  avere  tale
          conoscenza. 
              I  titoli  di  studio  conseguiti  nelle  scuole  della
          regione  della  Valle  d'Aosta  sono  validi  a  tutti  gli
          effetti.».