Art. 2 
 
Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della  Scuola
  sperimentale  di  dottorato  internazionale  Gran   Sasso   Science
  Institute 
 
  1. Per la stabilizzazione della Scuola  sperimentale  di  dottorato
internazionale  Gran  Sasso  Science   Institute   (GSSI),   di   cui
all'articolo  31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo
di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2016,  ad  integrazione
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 
  2.  La  Scuola,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato  ai  sensi  del  comma  6,
dell'articolo 31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  a
seguito del quale e' reso disponibile  il  finanziamento  di  cui  al
comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a
ordinamento speciale. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari
all'80  per  cento  dei  contributi   ordinari   statali   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di  personale  anche  in
deroga alle  limitazioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 
  4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui  al
comma 2-bis» sono soppresse.