Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede: 
    a) per 15  milioni  di  euro  mediante  parziale  utilizzo  delle
economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
    b) per 49 milioni di euro mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per il funzionamento, di cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1,  si  provvede,  a
decorrere  dal  2016,  quanto  a   2   milioni   di   euro   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537  e  quanto  a  1
milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204.