La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  3  ottobre  quale  Giornata
nazionale in memoria  delle  vittime  dell'immigrazione,  di  seguito
denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare
la memoria di quanti hanno perso la vita nel  tentativo  di  emigrare
verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle  persecuzioni  e
alla miseria. 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge  27  maggio  1949,  n.  260  (Disposizioni  in
          materia di ricorrenze festive) e'  stata  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124.