Art. 2 
 
 
Modalita' di accertamento dell'esercizio della  professione  in  modo
            effettivo, continuativo abituale e prevalente 
 
  1.  Il  consiglio  dell'Ordine  circondariale,  ogni  tre  anni   a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,  verifica,
con riguardo a ciascuno degli avvocati  iscritti  all'Albo,  anche  a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
la sussistenza dell'esercizio della professione  in  modo  effettivo,
continuativo, abituale e prevalente. La verifica di  cui  al  periodo
precedente non e' svolta per il periodo di cinque  anni  dalla  prima
iscrizione all'Albo. La disposizione di cui  al  secondo  periodo  si
applica anche all'avvocato iscritto  alla  sezione  speciale  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 
  2.  La  professione  forense  e'  esercitata  in  modo   effettivo,
continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato: 
    a) e' titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una
societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA
attiva; 
    b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica  destinati
allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in  associazione
professionale, societa' professionale o in associazione di studio con
altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione
con altri avvocati; 
    c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se
l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista; 
    d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata,
comunicato al consiglio dell'Ordine; 
    e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le
modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense; 
    f) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della
responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge. 
  3.  I   requisiti   previsti   dal   comma   2   devono   ricorrere
congiuntamente, ferme restando le esenzioni  personali  previste  per
legge. 
  4. La documentazione comprovante il possesso  delle  condizioni  di
cui al comma 2, e' presentata ai sensi degli articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'obbligo di cui al comma 2, lettera f),  decorre  dall'adozione  del
provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge. 
  5. Con decreto del Ministero della giustizia,  da  adottarsi  entro
sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono
stabilite le modalita' con cui ciascuno  degli  ordini  circondariali
individua, con sistemi automatici, le  dichiarazioni  sostitutive  da
sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma  dell'articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96  (Attuazione  della
          direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente
          della professione di avvocato in uno Stato  membro  diverso
          da  quello  in  cui  e'  stata   acquisita   la   qualifica
          professionale): 
              «Art. 6 (Iscrizione). - 1. Per  l'esercizio  permanente
          in Italia della professione di avvocato, i cittadini  degli
          Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui  all'art.
          2, sono  tenuti  ad  iscriversi  in  una  sezione  speciale
          dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale  in
          cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o  il  loro
          domicilio  professionale,  nel  rispetto  della   normativa
          relativa agli obblighi previdenziali. 
              2. L'iscrizione nella  sezione  speciale  dell'albo  e'
          subordinata  alla   iscrizione   dell'istante   presso   la
          competente organizzazione professionale dello Stato  membro
          di origine. 
              3. La domanda di iscrizione deve essere  corredata  dai
          seguenti documenti: 
                a) certificato di cittadinanza di  uno  Stato  membro
          della Unione europea o dichiarazione sostitutiva; 
                b)   certificato   di   residenza   o   dichiarazione
          sostitutiva  ovvero  dichiarazione  dell'istante   con   la
          indicazione del domicilio professionale; 
                c)  attestato  di  iscrizione   alla   organizzazione
          professionale dello Stato membro di origine, rilasciato  in
          data  non  antecedente   a   tre   mesi   dalla   data   di
          presentazione, o dichiarazione sostitutiva. 
              4. Se l'interessato fa  parte  di  una  societa'  nello
          Stato membro  di  origine,  e'  tenuto  ad  indicare  nella
          domanda la denominazione, la relativa forma giuridica  e  i
          nominativi dei membri che operano in Italia. 
              5. La domanda di  iscrizione  deve  essere  redatta  in
          lingua italiana; i documenti, ove  redatti  in  una  lingua
          diversa da quella italiana, devono essere  accompagnati  da
          una traduzione autenticata. 
              6. Il Consiglio dell'ordine, entro trenta giorni  dalla
          data  di  presentazione   della   domanda   o   dalla   sua
          integrazione, accertata  la  sussistenza  delle  condizioni
          richieste, qualora non ostino motivi  di  incompatibilita',
          ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo  e  ne
          da' comunicazione alla corrispondente autorita' dello Stato
          membro di origine. 
              7. Il rigetto della domanda non puo' essere pronunciato
          se non dopo avere sentito l'interessato.  La  deliberazione
          e' motivata ed  e'  notificata  in  copia  integrale  entro
          quindici giorni all'interessato  ed  al  procuratore  della
          Repubblica ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  quinto
          comma dell'art. 31 del  regio  decreto-legge  n.  1578  del
          1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36  del
          1934, e successive modificazioni. 
              8.  Qualora  il   Consiglio   dell'ordine   non   abbia
          provveduto sulla domanda nel termine di  cui  al  comma  6,
          l'interessato puo', entro dieci giorni  dalla  scadenza  di
          tale termine, presentare  ricorso  al  Consiglio  nazionale
          forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione. 
              9. Con l'iscrizione nella sezione  speciale  dell'albo,
          l'avvocato stabilito  acquista  il  diritto  di  elettorato
          attivo, con esclusione di quello passivo. 
              10.    Successivamente    all'iscrizione,    l'avvocato
          stabilito e' tenuto a presentare annualmente  al  Consiglio
          dell'ordine un attestato di  iscrizione  all'organizzazione
          professionale  di  appartenenza,  rilasciato  in  data  non
          antecedente a tre mesi dalla data di presentazione,  ovvero
          dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 5,  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art. 12 (Assicurazione per la responsabilita' civile e
          assicurazione  contro  gli  infortuni).  -  1.  L'avvocato,
          l'associazione o  la  societa'  fra  professionisti  devono
          stipulare,  autonomamente  o  anche  per  il   tramite   di
          convenzioni sottoscritte dal CNF, da  ordini  territoriali,
          associazioni  ed  enti   previdenziali   forensi,   polizza
          assicurativa  a  copertura  della  responsabilita'   civile
          derivante dall'esercizio della professione, compresa quella
          per la custodia di documenti, somme  di  denaro,  titoli  e
          valori ricevuti in deposito dai clienti.  L'avvocato  rende
          noti  al  cliente  gli  estremi   della   propria   polizza
          assicurativa. 
              2.-4. (Omissis). 
              5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi  delle
          polizze sono stabiliti e aggiornati ogni  cinque  anni  dal
          Ministro della giustizia, sentito il CNF.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 46, 47  e  71  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          testo A): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
              Art. 47 (R)  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              «Art.  71  (R)  (Modalita'  dei  controlli).  -  1.  Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui
          sorgono   fondati   dubbi,    sulla    veridicita'    delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente con le modalita' di cui all'art. 43  consultando
          direttamente gli archivi dell'amministrazione  certificante
          ovvero  richiedendo   alla   medesima,   anche   attraverso
          strumenti informatici o telematici, conferma scritta  della
          corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei
          registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'art. 2, l'amministrazione competente  per  il  rilascio
          della  relativa  certificazione,  previa   definizione   di
          appositi accordi, e' tenuta a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».