Art. 3 Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni 1. La cancellazione dall'Albo e' disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. 2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e' possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta e' ascoltato personalmente. 3. La delibera di cancellazione e' notificata entro quindici giorni all'interessato. 4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge, nonche', per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l'articolo 36, comma 7, della legge. 5. La cancellazione dell'avvocato dall'Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a cui e' eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attivita' professionale non costituisce condizione per l'iscrizione. 6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto e' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e 18, e 36, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). - 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le societa' di appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non piu' impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l'elenco delle associazioni e delle societa' comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento. 2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalita' di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia e' inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui e' custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Le modalita' di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonche' le modalita' di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.». «Art. 17 (Iscrizione e cancellazione). - 1.-13. (Omissis). 14. L'interessato puo' presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 15.-17. (Omissis). 18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF puo' provvedere in via sostitutiva. 19. (Omissis).». «Art. 36 (Competenza giurisdizionale). - 1.-6. (Omissis). 7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. 8. (Omissis).».