Art. 3 
 
 
                Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni 
 
  1. La cancellazione  dall'Albo  e'  disposta  quando  il  consiglio
dell'Ordine  circondariale   accerta   la   mancanza   dell'esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente  della  professione  e
l'avvocato  non  dimostra  la  sussistenza  di  giustificati   motivi
oggettivi o soggettivi. 
  2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di  deliberare  la
cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta  elettronica
certificata ovvero, quando non e' possibile, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a presentare  eventuali  osservazioni,  in
forma scritta, entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni.
L'avvocato che ne fa richiesta e' ascoltato personalmente. 
  3. La delibera di cancellazione e' notificata entro quindici giorni
all'interessato. 
  4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della  legge,  nonche',  per
quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e  l'articolo
36, comma 7, della legge. 
  5.   La   cancellazione   dell'avvocato   dall'Albo   comporta   la
cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a  cui
e' eventualmente  iscritto  al  momento  della  cancellazione,  fatta
eccezione   per   gli   elenchi   rispetto   ai   quali   l'esercizio
dell'attivita'   professionale   non   costituisce   condizione   per
l'iscrizione. 
   6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto e'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15,  comma  1,  lettera  e),
della legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 15, 17, commi 14 e
          18, e 36, comma 7, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247
          (Nuova  disciplina   dell'ordinamento   della   professione
          forense): 
              «Art. 15  (Albi,  elenchi  e  registri).  -  1.  Presso
          ciascun  consiglio  dell'ordine  sono  istituiti  e  tenuti
          aggiornati: 
              a)  l'albo  ordinario   degli   esercenti   la   libera
          professione. Per coloro che esercitano  la  professione  in
          forma  collettiva  sono  indicate  le  associazioni  o   le
          societa' di appartenenza; 
              b) gli elenchi speciali degli  avvocati  dipendenti  da
          enti pubblici; 
              c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 
              d)  l'elenco  speciale  dei  docenti   e   ricercatori,
          universitari  e  di  istituzioni  ed  enti  di  ricerca   e
          sperimentazione pubblici, a tempo pieno; 
              e)  l'elenco  degli  avvocati  sospesi   dall'esercizio
          professionale  per  qualsiasi  causa,   che   deve   essere
          indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione; 
              f)   l'elenco   degli   avvocati   che   hanno   subito
          provvedimento   disciplinare    non    piu'    impugnabile,
          comportante la radiazione; 
              g) il registro dei praticanti; 
              h) l'elenco  dei  praticanti  abilitati  al  patrocinio
          sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); 
              i)  la  sezione  speciale  dell'albo   degli   avvocati
          stabiliti, di cui all'art.  6  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2001,  n.  96,  che  abbiano  la  residenza  o  il
          domicilio professionale nel circondario; 
              l)  l'elenco  delle  associazioni  e   delle   societa'
          comprendenti avvocati tra  i  soci,  con  l'indicazione  di
          tutti i partecipanti, anche se non avvocati; 
              m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel  circondario
          ai sensi del comma 3 dell'art. 7; 
              n) ogni altro albo, registro o  elenco  previsto  dalla
          legge o da regolamento. 
              2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi
          e  dei  registri,  le  modalita'   di   iscrizione   e   di
          trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  relative
          impugnazioni dei  provvedimenti  adottati  in  materia  dai
          consigli dell'ordine sono disciplinati con  un  regolamento
          emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. 
              3.  L'albo,  gli  elenchi  ed   i   registri   sono   a
          disposizione  del  pubblico  e  sono  pubblicati  nel  sito
          internet dell'ordine.  Almeno  ogni  due  anni,  essi  sono
          pubblicati a stampa ed una copia  e'  inviata  al  Ministro
          della  giustizia,  ai  presidenti  di  tutte  le  corti  di
          appello, ai presidenti  dei  tribunali  del  distretto,  ai
          procuratori  della  Repubblica  presso  i  tribunali  e  ai
          procuratori generali della Repubblica presso  le  corti  di
          appello, al CNF, agli altri consigli degli  ordini  forensi
          del  distretto,  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza   e
          assistenza forense. 
              4. Entro il mese di marzo di  ogni  anno  il  consiglio
          dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi  e
          gli elenchi di cui e' custode, aggiornati  al  31  dicembre
          dell'anno precedente. 
              5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF  redige,
          sulla base dei  dati  ricevuti  dai  consigli  dell'ordine,
          l'elenco  nazionale  degli  avvocati,  aggiornato   al   31
          dicembre dell'anno precedente. 
              6. Le modalita' di  trasmissione  degli  albi  e  degli
          elenchi, nonche' le modalita' di redazione e  pubblicazione
          dell'elenco nazionale degli avvocati sono  determinate  dal
          CNF.». 
              «Art.  17  (Iscrizione  e  cancellazione).   -   1.-13.
          (Omissis). 
              14. L'interessato puo' presentare ricorso  al  CNF  nel
          termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il  ricorso
          proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. 
              15.-17. (Omissis). 
              18. Qualora il consiglio  abbia  rigettato  la  domanda
          oppure   abbia   disposto   per   qualsiasi    motivo    la
          cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso  al  CNF
          ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro  la  cancellazione
          ha effetto sospensivo e  il  CNF  puo'  provvedere  in  via
          sostitutiva. 
              19. (Omissis).». 
              «Art.  36   (Competenza   giurisdizionale).   -   1.-6.
          (Omissis). 
              7. Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo.  Tuttavia
          l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite  della
          Corte di cassazione in camera di consiglio su  istanza  del
          ricorrente. 
              8. (Omissis).».