Art. 4 
 
 
                      Nuova iscrizione all'Albo 
 
  1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti  dall'articolo
2, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f),  ha  il  diritto  di  esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri di avere  acquisito  i  predetti
requisiti. 
  2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti  dall'articolo
2, comma 2, c), ed e) non puo' esservi nuovamente iscritto prima  che
siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di  cancellazione  e'
divenuta esecutiva.