IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma  6  e  l'articolo
47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso  il  22
maggio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva  per  gli   atti   normativi,   in   via   interlocutoria,
nell'adunanza del 18 giugno 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Oggetto del regolamento. Definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e  le  procedure
per  lo  svolgimento   dell'esame   di   Stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della professione forense e per  la  valutazione  delle
prove scritte e orali. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  b) «commissione centrale»: la commissione di cui  all'articolo  47,
comma 1, della legge; 
  c)  «commissione  distrettuale»:   la   sottocommissione   di   cui
all'articolo 47, comma 2, della legge; 
  d) «sottocommissione  distrettuale»:  la  sottocommissione  di  cui
all'articolo 47, comma 3, della legge. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3,  46  e
          47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art.  1  (Disciplina  dell'ordinamento  forense).   In
          vigore dal 2 febbraio 2013. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              da 4. a 6. (Omissis).». 
              «Art. 46 (Esame di Stato). - 1.  L'esame  di  Stato  si
          articola in tre prove scritte ed in una prova orale. 
              2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati  dal
          Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: 
              a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice civile; 
              b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice penale; 
              c) a redazione  di  un  atto  giudiziario  che  postuli
          conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
          su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
          il  diritto  privato,  il  diritto  penale  ed  il  diritto
          amministrativo. 
              3. Nella prova orale il  candidato  illustra  la  prova
          scritta e dimostra la conoscenza  delle  seguenti  materie:
          ordinamento e deontologia forensi, diritto civile,  diritto
          penale, diritto  processuale  civile,  diritto  processuale
          penale;   nonche'   di   altre    due    materie,    scelte
          preventivamente dal candidato,  tra  le  seguenti:  diritto
          costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
          diritto commerciale, diritto comunitario ed  internazionale
          privato,   diritto   tributario,   diritto   ecclesiastico,
          ordinamento giudiziario e penitenziario. 
              4. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta,  ogni
          componente della commissione d'esame dispone di dieci punti
          di merito; alla prova orale sono ammessi  i  candidati  che
          abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,  un  punteggio
          complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
          a 30 punti in ciascuna prova. 
              5. La commissione annota  le  osservazioni  positive  o
          negative nei vari punti  di  ciascun  elaborato,  le  quali
          costituiscono motivazione del voto che viene  espresso  con
          un numero pari alla somma dei  voti  espressi  dai  singoli
          componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
          sorteggio, gli abbinamenti per la  correzione  delle  prove
          scritte tra i candidati e le sedi di corte di  appello  ove
          ha luogo la correzione degli elaborati  scritti.  La  prova
          orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 
              6.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento le modalita' e le  procedure  di
          svolgimento dell'esame di Stato  e  quelle  di  valutazione
          delle prove scritte ed orali da effettuare sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a)   chiarezza,   logicita'   e   rigore   metodologico
          dell'esposizione; 
              b) dimostrazione della concreta capacita' di  soluzione
          di specifici problemi giuridici; 
              c)  dimostrazione  della  conoscenza   dei   fondamenti
          teorici degli istituti giuridici trattati; 
              d) dimostrazione della capacita' di cogliere  eventuali
          profili di interdisciplinarieta'; 
              e) dimostrazione della  conoscenza  delle  tecniche  di
          persuasione e argomentazione. 
              7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei
          testi    di    legge    senza    commenti    e    citazioni
          giurisprudenziali. Esse devono iniziare in  tutte  le  sedi
          alla stessa ora, fissata dal Ministro della  giustizia  con
          il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.  A
          tal fine, i testi di legge portati  dai  candidati  per  la
          prova  devono  essere  controllati  e  vistati  nei  giorni
          anteriori all'inizio della prova  stessa  e  collocati  sul
          banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello  dei
          candidati deve svolgersi per tempo in  modo  che  le  prove
          scritte  inizino  all'ora  fissata   dal   Ministro   della
          giustizia. 
              8. I candidati non possono  portare  con  se'  testi  o
          scritti, anche informatici, ne' ogni sorta di strumenti  di
          telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame,
          con provvedimento del presidente della commissione, sentiti
          almeno due commissari. 
              9. Qualora siano  fatti  pervenire  nell'aula,  ove  si
          svolgono  le  prove  dell'esame,  scritti  od  appunti   di
          qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che  li
          riceve e non ne fa immediata denuncia alla  commissione  e'
          escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8. 
              10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad  uno
          o piu' candidati, prima o durante la prova  d'esame,  testi
          relativi al tema proposto e' punito,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato, con la pena della  reclusione
          fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma  e
          nel comma 9,  i  candidati  sono  denunciati  al  consiglio
          distrettuale di disciplina del distretto competente per  il
          luogo di iscrizione  al  registro  dei  praticanti,  per  i
          provvedimenti di sua competenza. 
              11.  Per  la  prova  orale,   ogni   componente   della
          commissione dispone di dieci punti di merito  per  ciascuna
          delle materie di esame. 
              12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono  un
          punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti  per   ciascuna
          materia. 
              13.  Agli  oneri  per  l'espletamento  delle  procedure
          dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione  all'Erario
          della tassa di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 261,  come  rideterminata  dall'art.  2,
          comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. 
              13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono  poste  a
          carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda. 
              13-ter. Le modalita' di versamento  del  contributo  di
          cui al comma 13-bis  sono  stabilite  con  decreto,  avente
          natura non regolamentare, del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Analogamente, il contributo e'  aggiornato  ogni  tre  anni
          secondo l'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          operai e impiegati. 
              Art. 47 (Commissioni di esame). - 1. La commissione  di
          esame  e'  nominata,  con  decreto,  dal   Ministro   della
          giustizia ed e'  composta  da  cinque  membri  effettivi  e
          cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre  supplenti
          sono avvocati designati dal CNF tra gli  iscritti  all'albo
          speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
          superiori, uno dei quali la presiede;  un  effettivo  e  un
          supplente sono di  regola  prioritariamente  magistrati  in
          pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
          un effettivo e un supplente sono professori universitari  o
          ricercatori confermati in materie giuridiche. 
              2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede  di  corte
          d'appello,  e'   nominata   una   sottocommissione   avente
          composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 
              3. Presso ogni  corte  d'appello,  ove  il  numero  dei
          candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
          criterio  ulteriori  sottocommissioni  per  gruppi  sino  a
          trecento candidati. 
              4. Esercitano le funzioni  di  segretario  uno  o  piu'
          funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 
              5. Non possono essere designati  nelle  commissioni  di
          esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine  o
          di  un  consiglio   distrettuale   di   disciplina   ovvero
          componenti del consiglio di amministrazione o del  comitato
          dei  delegati  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   ed
          assistenza forense e del CNF. 
              6.  Gli  avvocati  componenti  della  commissione   non
          possono  essere  eletti  quali  componenti  del   consiglio
          dell'ordine, di un consiglio  distrettuale  di  disciplina,
          del  consiglio  di  amministrazione  o  del  comitato   dei
          delegati della Cassa nazionale di previdenza ed  assistenza
          forense e del CNF nelle elezioni immediatamente  successive
          alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 
              7. L'avvio delle procedure per l'esame di  abilitazione
          deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita'
          contenute  nel  regolamento  di  attuazione   emanato   dal
          Ministro della  giustizia  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta  del
          CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del  regolare
          svolgimento delle  prove  d'esame  scritte  ed  orali.  Gli
          ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami  e
          ai  lavori  delle  commissioni  di  uno  o  piu'  distretti
          indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti. 
              9. Dopo la conclusione dell'esame di  abilitazione  con
          risultato positivo, la commissione rilascia il  certificato
          per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.  Il  certificato
          conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              da 4. a 4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 47, commi 1, 2 e 3 della citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.