Art. 10 
 
 
                              Compensi 
 
  1.  I  compensi  dei  componenti  effettivi   e   supplenti   della
commissione e  delle  sottocommissioni  distrettuali,  dei  segretari
effettivi e supplenti e del personale preposto  alla  vigilanza  sono
liquidati a norma del decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica  15  ottobre  1999  e  successive
modificazioni, avente ad oggetto «Compensi  spettanti  ai  componenti
delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni». 
  2. Il compenso fisso di cui al  decreto  indicato  al  comma  1  e'
liquidato per intero in favore dei componenti effettivi  e  supplenti
che hanno esaminato, nel corso  delle  prove  scritte  ed  orali,  un
numero di candidati pari alla  media  dei  candidati.  La  media  dei
candidati e' ricavata sommando il  numero  complessivo  di  candidati
esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati
esaminati durante le prove orali e dividendo  il  risultato  ottenuto
per  il   numero   dei   componenti   della   commissione   e   delle
sottocommissioni  distrettuali.  Il  compenso   fisso   e'   altresi'
liquidato  per  intero  ai  componenti  della  commissione  e   delle
sottocommissioni  distrettuali  che  hanno  esaminato  un  numero  di
candidati  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della  media  dei
candidati e non superiore al  centoventi  per  cento  della  medesima
media.  Per  ciascun  componente,  effettivo   o   supplente,   della
commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un
numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della  media,  il
compenso fisso e' ridotto in  misura  pari  alla  meta'  dell'importo
previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni  di
cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano
sono attribuiti a norma del comma 3. 
  3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e  delle
sottocommissioni distrettuali,  che  hanno  esaminato  un  numero  di
candidati pari o superiore al centoventi per cento  della  media,  e'
attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma: 
  a) dell'importo di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  15
ottobre 1999; 
  b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui  al
quinto periodo del comma 2 per il numero dei  componenti  di  cui  al
presente comma. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  con
riguardo alla liquidazione dei compensi  dei  segretari  effettivi  e
supplenti. 
  5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 e' in ogni  caso  aumentato  a
norma dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto  15  ottobre  1999,  e
successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e,  per  le  prove
orali, per ogni candidato esaminato. 
  6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma  6,
il compenso dei componenti delle commissioni  e  del  segretario  non
puo' essere liquidato in assenza di un'attestazione  di  quest'ultimo
da cui risulti l'inserimento delle domande  nel  data  base  a  norma
dell'articolo 8,  comma  2,  per  le  prime  due  sessioni  di  esame
successive alla pubblicazione, e a norma dell'articolo 7, comma 1,  a
decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione
medesima. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  15  ottobre  1999   (Compensi   spettanti   ai
          componenti delle commissioni giudicatrici  degli  esami  di
          Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni): 
              «Art. 1. - 1. A decorrere dalle sessioni  del  corrente
          anno  1999   a   ciascun   componente   delle   commissioni
          giudicatrici  degli  esami   di   Stato   di   abilitazione
          all'esercizio delle professioni e' corrisposto un  compenso
          fisso, al lordo delle ritenute per legge,  di  L.  800.000,
          maggiorato del 20% per i presidenti. 
              2. Il predetto compenso e' aumentato di 2.500 lire  per
          le prove scritte corrette e di  2.500  lire  per  le  prove
          orali per ogni candidato esaminato. 
              3. Ai componenti e ai presidenti, anche  estranei  alle
          pubbliche  amministrazioni  con  sedi  di  servizio  o   di
          residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami e'
          dovuto il trattamento di  missione  nella  misura  prevista
          dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione  degli
          uffici di livelli dirigenziale generale.».