Art. 3 
 
 
                  Formulazione e consegna dei temi 
 
  1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e  b),  della
legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare
un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando  gli
eventuali   profili   di   interdisciplinarieta',   approfondendo   i
fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in
ordine  agli  orientamenti   giurisprudenziali   che   concorrono   a
delinearne la struttura essenziale. 
  2. Il tema di cui all'articolo  46,  comma  2,  lettera  c),  della
legge, e' formulato in modo da permettere al candidato di  dimostrare
la conoscenza del diritto processuale, la sua  applicazione  pratica,
le tecniche di redazione dell'atto, nonche' la specifica capacita' di
versare  nell'atto  conoscenze  generali  di   diritto   sostanziale,
unitamente   alla   dimostrazione   di   una    adeguata    capacita'
argomentativa. 
  3. In un arco temporale compreso tra  i  centoventi  e  i  sessanta
minuti precedenti  l'ora  fissata  per  l'inizio  di  ciascuna  prova
scritta, il Ministero della giustizia trasmette al  presidente  della
commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i
temi formulati per ciascuna  prova,  protetti  da  un  meccanismo  di
crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine  il  Ministero  attiva
una  casella  PEC  per  il   presidente   di   ciascuna   commissione
distrettuale. Il file contenente la chiave privata  di  decrittazione
e' inserito dal Ministero  in  un'area  riservata  del  proprio  sito
internet, nel lasso temporale compreso tra  i  sessanta  e  i  trenta
minuti precedenti  l'ora  fissata  per  l'inizio  di  ciascuna  prova
scritta. Nei giorni immediatamente precedenti  l'inizio  della  prima
prova scritta, il Ministero consegna al presidente della  commissione
distrettuale  le  credenziali  personali   per   l'accesso   all'area
riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la  chiave
privata di decrittazione deve essere scaricato dal  presidente  della
commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello
spettro radioelettrico  di  cui  all'articolo  4,  comma  1.  All'ora
fissata per  l'inizio  di  ciascuna  prova  scritta,  la  commissione
procede  alla  decrittazione  del  tema  inviato  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata e redige un verbale in cui da'  atto  che  la
decrittazione e' avvenuta dopo l'attivazione del  monitoraggio  dello
spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un
unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e
le credenziali personali per l'accesso all'area  riservata  del  sito
internet  del  Ministero  sono  fornite  anche  al  presidente  della
sottocommissione  distrettuale  ovvero   ad   un   componente   della
commissione distrettuale cui e' affidata la polizia degli  esami  che
si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni  prima
dell'inizio  della  prima  prova   scritta,   il   presidente   della
commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro
ai quali devono essere fornite le credenziali  a  norma  del  periodo
precedente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art. 46, comma 2, lettere a),  b)  e  c)  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda  nelle  note
          alle premesse.