Art. 4 
 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
  1. Il presidente della Corte di appello adotta  ogni  provvedimento
necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni  caso,
dispone che i  locali  degli  esami  siano  sottoposti,  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico  -  direzione  generale  attivita'
territoriali,  al  monitoraggio  dello  spettro  radioelettrico   con
schermatura  delle  frequenze  della  telefonia   cellulare   e   dei
collegamenti wi-fi. 
  2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di
legge stampati e  pubblicati  a  cura  di  un  editore,  ivi  incluso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca   dello   Stato.   Il   timbro   di
riconoscimento della commissione distrettuale,  la  data  in  cui  e'
effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi  componenti  sono
apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi. 
  3. I candidati  non  possono  introdurre  nel  locale  degli  esami
strumenti informatici idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri  o  pubblicazioni  non
autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso
da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori.  Gli
oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono
custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza. 
  4. Il personale  preposto  alla  vigilanza  invita  i  candidati  a
consentire le operazioni di controllo,  quando  sussiste  un  fondato
motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti  che  non  e'
consentito introdurre nel  locale  degli  esami.  In  ogni  caso,  il
personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al  periodo
precedente ad  un  significativo  numero  di  candidati,  individuati
secondo  criteri  casuali  individuati  dalla  commissione  centrale,
almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando  il
candidato non consente le operazioni di controllo,  il  presidente  o
uno  dei  componenti  della  commissione  o  della   sottocommissione
distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso  nel  locale
degli  esami  e  dichiara  che  il  candidato  ha  perso  il  diritto
all'esame. Il responsabile  del  personale  preposto  alla  vigilanza
redige un verbale per indicare il numero dei  soggetti  sottoposti  a
controllo, le  generalita'  dei  candidati  che  hanno  rifiutato  di
sottoporsi a controllo, nonche' il presidente o il  componente  della
commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che
il candidato ha perso il diritto all'esame. 
  5. Ciascun candidato e' collocato in un tavolo separato individuato
in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7  della  legge,  la
commissione distrettuale stabilisce le modalita'  per  l'assegnazione
casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente  la
data fissata per la consegna dei testi di legge. 
  6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei  ore
dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli  esami  i
candidati che si presentano quando la dettatura e' iniziata. 
  7. I candidati devono utilizzare esclusivamente  carta  munita  del
timbro di riconoscimento della commissione distrettuale,  della  data
della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti. 
  8. Essi non possono conferire tra loro, ne' comunicare in qualsiasi
modo con estranei. 
  9. E' escluso dall'esame colui che contravviene  alle  disposizioni
dirette ad assicurare la regolarita' dell'esame. 
  10. L'esclusione e' disposta dal  presidente  della  commissione  o
della sottocommissione distrettuale, sentiti  almeno  due  componenti
della commissione. 
  11. I candidati ritirati o espulsi non possono  lasciare  i  locali
degli esami prima che siano trascorse tre  ore  dalla  dettatura  del
tema. 
  12. Durante il tempo in cui si svolge  la  prova  debbono  trovarsi
presenti  nel  locale  degli  esami  almeno  due   componenti   della
commissione  o  della  sottocommissione  distrettuale.  Ad  essi   e'
affidata la polizia degli  esami  e  sono  coadiuvati  dal  personale
preposto. 
  13. I componenti della  commissione  ed  i  segretari  non  possono
entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso  delle
prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli  stessi,  non  vi
possono rientrare. 
  14. Al candidato sono consegnate in  ciascuno  dei  tre  giorni  di
esame due buste di uguale colore, una grande munita di  un  tagliando
con  numero  progressivo,  corrispondente  al  numero  d'ordine   del
candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una  piccola
contenente un cartoncino bianco. 
  15. Le buste residue, oltre quelle consegnate  ai  candidati,  sono
chiuse in piego suggellato con  il  timbro  di  riconoscimento  della
commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi  ne  fa
le veci, un componente della  commissione  o  della  sottocommissione
distrettuale ed il segretario. 
  16. Il piego di cui al comma 15 non puo' essere aperto se  non  per
trarne le buste da  consegnare  eventualmente  ai  candidati  che  le
richiedono in sostituzione di buste  deteriorate  che  devono  essere
restituite.  In  tal  caso  le   buste   residue,   comprese   quelle
deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a  norma
del predetto comma. 
  17.  Dopo  aver  svolto  il  tema,  il  candidato,  senza   apporvi
sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella
busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque
non trasparente, chiusa,  contenente  il  cartoncino  bianco  ove  ha
indicato il proprio nome, cognome, data di  nascita  e  residenza,  e
consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci.  Quest'ultimo,
dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando  della  busta
grande corrisponda al numero d'ordine del candidato,  appone  la  sua
firma trasversalmente  sulla  busta  stessa  in  modo  che  vi  resti
compreso  il  relativo  lembo  di  chiusura,  nonche',  sui   margini
incollati, l'impronta in ceralacca  del  sigillo  della  commissione.
L'apposizione da parte del candidato,  sui  fogli  consegnati,  della
sottoscrizione o di altro  contrassegno  oggettivamente  atto  a  far
riconoscere l'elaborato rende nulla la prova. 
  18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine  di
ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale,  previa
raccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno  dei
componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e
suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. 
  19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e  delle
sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente
successivo   all'ultima   prova,   si   procede   all'operazione   di
raggruppamento di cui al presente comma e li  invita  ad  assistervi.
Alla  presenza  di  almeno  quattro  componenti  di  cui  al  periodo
precedente e di almeno cinque candidati designati  dal  presidente  e
tempestivamente avvertiti, constata l'integrita' dei sigilli e  delle
firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori,  raggruppa  le
tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso  numero  e,  dopo
aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta  piu'  grande,
nella quale viene apposto un numero progressivo  soltanto  quando  e'
ultimata l'operazione di raggruppamento per  tutte  le  buste  con  i
lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima  di  apporvi
il predetto numero progressivo. Tutte le buste  debitamente  numerate
sono poi  raccolte  in  piego  suggellato  con  le  stesse  modalita'
indicate nel comma 18. 
  20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di
tutto quanto  avviene  durante  lo  svolgimento  delle  prove,  viene
redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne  fa
le veci e dal segretario. 
  21. Con decreto del  Ministro  della  giustizia  sono  determinati,
mediante sorteggio, gli abbinamenti per  la  correzione  delle  prove
scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la
correzione degli elaborati scritti.  Le  prove  scritte  si  svolgono
presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della
legge; la prova orale  ha  luogo  nella  medesima  sede  della  prova
scritta. Il sorteggio di cui  al  periodo  precedente  e'  effettuato
previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un
numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di
garantire  un  equilibrato  rapporto  tra   la   composizione   delle
commissioni d'esame e il  numero  dei  candidati  di  ciascuna  sede.
Quando  una  Corte  di  appello  presenta  un   numero   di   domande
particolarmente elevato, il  raggruppamento  puo'  essere  costituito
anche mediante l'inserimento di due  o  piu'  Corti  di  appello  che
presentano  un  piu'  contenuto  numero  di  domande;  all'esito  del
sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati  della  Corte  di
appello piu' grande sono ripartiti tra le due o piu' Corti di appello
ad essa abbinate e quelli elaborati dai candidati  di  queste  ultime
sono  corretti  da  commissioni,  individuate   mediante   sorteggio,
costituite presso altre Corti di appello. 
  22. Esaurite le operazioni  di  cui  ai  commi  18,  19  e  20,  il
presidente della commissione distrettuale  ne  da'  comunicazione  al
presidente della Corte d'appello il quale, anche per  il  tramite  di
persona incaricata, dispone il trasferimento delle  buste  contenenti
gli elaborati redatti dai candidati alla Corte  d'appello  presso  la
quale e' istituita la commissione sorteggiata per  la  correzione  ai
sensi  del  comma  precedente;  il  trasferimento  ha  luogo  a  cura
dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal
Capo del dipartimento. 
  23.  Il  Presidente  della  Corte  d'appello  presso  la  quale  e'
istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo  46,  comma
5, della legge, riceve, anche per il tramite di  persona  incaricata,
le buste  contenenti  gli  elaborati  e  ne  ordina  la  consegna  al
presidente della commissione  distrettuale  il  quale,  attestato  il
corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio  delle  operazioni
di  correzione  degli  elaborati  ivi   contenuti   e   adotta   ogni
provvedimento organizzativo opportuno. 
  24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dalla sessione di esame immediatamente successiva alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 49 della legge. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 46, commi 5 e  7  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  45  e  49  della
          citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). -  1.  Il
          consiglio  dell'ordine  presso  il  quale  e'  compiuto  il
          periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. 
              2. In caso di domanda di trasferimento  del  praticante
          avvocato presso  il  registro  tenuto  da  altro  consiglio
          dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata  del
          tirocinio svolto fino  alla  data  di  presentazione  della
          domanda e, ove il prescritto periodo di  tirocinio  risulti
          completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 
              3.  Il  praticante  avvocato  e'  ammesso  a  sostenere
          l'esame di Stato nella sede di corte  di  appello  nel  cui
          distretto  ha  svolto  il  maggior  periodo  di  tirocinio.
          Nell'ipotesi in cui  il  tirocinio  sia  stato  svolto  per
          uguali  periodi  sotto  la  vigilanza  di   piu'   consigli
          dell'ordine aventi sede in distretti diversi,  la  sede  di
          esame e' determinata in base al luogo  di  svolgimento  del
          primo periodo di tirocinio.». 
              «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per
          i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio  della
          professione  di  avvocato  si  effettua,  sia  per   quanto
          riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per  quanto
          riguarda  le  modalita'  di   esame,   secondo   le   norme
          previgenti.».