Art. 6 
 
 
                    Svolgimento delle prove orali 
 
  1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la
commissione  e  le  sottocommissioni  distrettuali  predispongono  il
calendario delle prove orali e ne danno  comunicazione  ai  candidati
ammessi  mediante  pubblicazione  nella  sezione  dedicata  del  sito
internet del Ministero della giustizia. Ove possibile,  dell'avvenuta
pubblicazione si da' notizia a ciascun candidato  a  mezzo  di  posta
elettronica ordinaria, a cura  del  segretario  della  commissione  o
della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si
applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove  orali  hanno
inizio  tra  il  ventesimo  e  il  trentesimo  giorno  successivo  al
compimento delle operazioni di cui all'articolo 5. 
  2.  I  candidati  debbono  presentarsi  alla  prova  orale  secondo
l'ordine che e' fissato dal  presidente  della  commissione  o  della
sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si  procede
immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato  al
primo ne' al secondo appello perde il  diritto  all'esame.  Tuttavia,
quando sussistano gravi motivi, il candidato puo'  richiedere,  prima
dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con  istanza  al
presidente della commissione o della  sottocommissione  distrettuale,
corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per  lo
svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda  su  motivi
di salute, il presidente puo' disporre la visita fiscale  domiciliare
secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia
dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza  e'  accolta,
la prova  deve  essere  svolta  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
cessazione dell'impedimento. 
  3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge. 
  4.  La  prova  orale  e'  pubblica  e  deve  durare  non  meno   di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Successivamente all'illustrazione della prova scritta,  al  candidato
sono rivolte le domande individuate mediante  estrazione  svolta  con
modalita' informatiche tra quelle contenute in un apposito data  base
alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha  diritto
di assistere all'estrazione con modalita' informatiche delle  domande
sulle quali deve rispondere.  Ogni  componente  della  commissione  o
della  sottocommissione  puo'  rivolgere  al  candidato  domande   di
approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta,  volte
a verificare l'effettiva preparazione dello stesso. 
  5. Il data base e il  programma  informatico  di  estrazione  delle
domande di cui al comma  4  sono  realizzati,  entro  un  anno  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  dalla  direzione  generale   per   i   sistemi
informativi e automatizzati del Ministero  della  giustizia,  che  si
avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2. 
  6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati  del
Ministero  della  giustizia,  entro  quindici  giorni  dal  collaudo,
attesta la piena operativita' del data base  con  decreto  pubblicato
sul sito del medesimo Ministero. 
  7. Al termine di ciascun  colloquio  la  commissione  procede  alla
valutazione  del  candidato,  distintamente  per  ogni  materia.   Le
operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in  presenza  del
segretario. 
  8. Il segretario registra immediatamente nel  processo  verbale  il
punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonche'  la
valutazione numerica di ciascun commissario, le  domande  estratte  e
allo stesso rivolte. Quando la prova orale e' valutata negativamente,
se ne da' motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base
del giudizio. 
  9. Il presidente della Corte di appello adotta  ogni  provvedimento
necessario per l'organizzazione delle prove orali. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'art. 46, comma 6 della citata legge 31 dicembre
          2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse.