Art. 7 
 
 
Modalita' di alimentazione  del  data  base  e  costituzione  di  una
  commissione permanente presso il Ministero della giustizia 
 
  1. Ognuna delle commissioni e delle  sottocommissioni  distrettuali
entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula  un
congruo  numero  di  domande  per  ciascuna  materia  d'esame  e   il
segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro  novanta
giorni dal termine  delle  prove  scritte,  la  commissione  centrale
stabilisce il numero minimo di domande da  predisporre  a  norma  del
periodo precedente. 
  2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione
permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata  in  vigore
del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione  dati
della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che  la
presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale  forense
e da un professore universitario di prima o seconda  fascia  nominato
dal Consiglio universitario nazionale. La commissione  fornisce  alla
direzione  generale  dei  sistemi   informativi   automatizzati   del
Ministero   della   giustizia   il   supporto   necessario   per   la
predisposizione del  data  base  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,
individuando le modalita' di formulazione delle domande ed elaborando
i criteri di classificazione delle stesse, al fine di  consentire  il
loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse. 
  3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2,
il presidente della commissione e', in luogo del direttore del centro
elaborazione dati della Corte di cassazione,  il  direttore  generale
della giustizia  civile  del  Ministero  della  giustizia  ovvero  un
magistrato da lui delegato. 
  4. Entro  novanta  giorni  dal  termine  delle  prove  scritte,  la
commissione permanente provvede ad apportare alle  domande  contenute
nel data base ogni  opportuna  modifica  per  consentire  un'adeguata
valutazione della  preparazione  dei  candidati  e  ad  eliminare  le
domande che presentano un contenuto identico  o  analogo  rispetto  a
quelle gia' inserite. 
  5. La  partecipazione  alla  commissione  permanente  non  comporta
alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo
di rimborso spese. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano  a  decorrere
dalla terza sessione di esame  che  si  svolge  successivamente  alla
pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.