Art. 8 
 
 
       Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale 
 
  1. A decorrere dalla sessione di  esame  immediatamente  successiva
alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge  e  sino
alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo  6,  comma  6,  le
commissioni e le  sottocommissioni  distrettuali  predispongono,  per
ogni seduta, un congruo numero  di  domande,  tra  cui  il  candidato
estrae manualmente quelle  sulle  quali  deve  rispondere.  Per  ogni
seduta, e' redatto un verbale di tutte le domande  predisposte  dalla
commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima  dell'inizio
delle prove orali, la commissione centrale stabilisce,  per  ciascuna
materia d'esame, il numero  minimo  di  domande  da  predisporre  per
ciascuna seduta a norma del presente comma. 
  2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione
di cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni  di  cui
al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle  sottocommissioni
distrettuali inseriscono nel data base tutte le  domande  predisposte
per ogni seduta. 
  3. A decorrere  dalla  terza  sessione  di  esame  successiva  alla
pubblicazione del decreto di cui  al  comma  6  dell'articolo  6,  le
domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente  con  le
modalita' previste dal comma 4 del predetto articolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per l'art. 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n.
          247, si veda nelle note all'art. 4.