Art. 8 Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale 1. A decorrere dalla sessione di esame immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge e sino alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 6, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, e' redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta a norma del presente comma. 2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta. 3. A decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6, le domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente con le modalita' previste dal comma 4 del predetto articolo.
Note all'art. 8: - Per l'art. 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 4.