Art. 9 
 
 
               Certificato per l'iscrizione nell'Albo 
 
  1. Dopo la conclusione dell'esame  di  abilitazione  con  risultato
positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale  rilascia
il  certificato  per  l'iscrizione  nell'albo  degli   avvocati.   Il
certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.