Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, lettera a), del Memorandum
d'intesa di  cui  all'articolo  1,  valutati  in  euro  986  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro della difesa, provvede con proprio decreto  alla  riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie rimodulabili di parte corrente di  cui  all'articolo  21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  destinate
alle spese di  missione  nell'ambito  del  programma  «Pianificazione
generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti  militari»   e,
comunque, della missione «Difesa e sicurezza  del  territorio»  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui al presente comma. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.