Art. 2 
 
                    Principi e criteri direttivi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) superare la distinzione tra giudici  onorari  di  tribunale  e
giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e  facendoli
confluire tutti  nell'ufficio  del  giudice  di  pace,  salvo  quanto
previsto dal comma 5; 
    b) prevedere  che  il  Ministro  della  giustizia  stabilisca  la
dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente  di
ciascun ufficio del giudice di pace. 
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che il magistrato requirente onorario  sia  inserito
in  un'articolazione  denominata  «ufficio   dei   vice   procuratori
onorari», costituita presso l'ufficio della procura della  Repubblica
presso il tribunale ordinario; 
    b) prevedere  che  il  Ministro  della  giustizia  stabilisca  la
dotazione organica dei vice procuratori onorari e li  ripartisca  tra
le  procure  della  Repubblica,  tenendo  conto  anche  della  pianta
organica dei magistrati professionali. 
  3. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) disciplinare i  requisiti  e  le  modalita'  di  accesso  alla
magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti: 
      1) della cittadinanza italiana; 
      2) del possesso dei diritti civili e politici; 
      3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi  o  a
pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a
misure di  prevenzione  o  di  sicurezza,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione; 
      4) della onorabilita',  anche  con  riferimento  alle  sanzioni
disciplinari eventualmente riportate; 
      5) della idoneita' fisica e psichica; 
      6) dell'eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore  a
sessanta anni; 
      7) della professionalita'; 
      8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza  a  seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 
    b) prevedere i titoli preferenziali per la  nomina  a  magistrato
onorario, in particolare a favore: 
      1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo
onorario; 
      2) di coloro che svolgono o  hanno  svolto  la  professione  di
avvocato; 
      3) di coloro che svolgono o  hanno  svolto  la  professione  di
notaio; 
      4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche
presso le universita'; 
    c)  prevedere  che  a  parita'  di  titolo  preferenziale   abbia
precedenza chi ha la piu' elevata anzianita' professionale e che,  in
caso di ulteriore parita', abbia la precedenza  chi  ha  minore  eta'
anagrafica; 
    d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per
i soggetti che, pur  essendo  in  possesso  dei  requisiti  previsti,
risultano collocati in quiescenza; 
    e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di
cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo  1,  la  competenza  ad
emettere  il  bando  del  concorso per  titoli  per  l'accesso   alla
magistratura onoraria, ad istruire e  valutare,  previa  acquisizione
del parere  dell'organo  istituzionale  al  quale  l'istante  risulti
eventualmente iscritto, le domande e,  all'esito,  a  trasmettere  al
Consiglio superiore della magistratura le proposte di  ammissione  al
tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo; 
    f) disciplinare la durata  e  le  modalita'  di  svolgimento  del
tirocinio presso un magistrato professionale affidatario,  stabilendo
che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di  indennita'
e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio  giudiziario,  di
cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, formuli un  giudizio
di idoneita' e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina  a
magistrati onorari; 
    g) prevedere  che  la  nomina  del  magistrato  onorario  sia  di
competenza del Ministro della giustizia, che provvede in  conformita'
alla  deliberazione  del  Consiglio  superiore   della   magistratura
sull'idoneita' ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie. 
  4. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera d), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato
onorario: 
      1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle
giunte degli enti  territoriali,  nonche'  i  consiglieri  regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
      2) gli ecclesiastici e  i  ministri  di  qualunque  confessione
religiosa; 
      3) coloro che ricoprono o che hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
      4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
      5) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il  coniuge,  i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o  gli  affini  entro  il
primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel  circondario
in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie; 
    b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le  funzioni
di magistrato  onorario  nel  circondario  del  tribunale  nel  quale
esercitano la professione forense, ovvero  nel  quale  esercitano  la
professione  forense  i  loro   associati   di   studio,   i   membri
dell'associazione  professionale,   i   soci   della   societa'   tra
professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino  al  secondo
grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che  gli  avvocati
che esercitano la  propria  attivita'  professionale  nell'ambito  di
societa' o associazioni tra professionisti non possano esercitare  le
funzioni di magistrato onorario nel  circondario  del  tribunale  nel
quale la societa'  o  l'associazione  forniscono  i  propri  servizi;
prevedere che non costituisca causa di  incompatibilita'  l'esercizio
del patrocinio davanti al tribunale per  i  minorenni,  al  tribunale
penale militare,  ai  giudici  amministrativi  e  contabili,  nonche'
davanti alle commissioni tributarie; 
    c) prevedere  che  gli  avvocati  che  svolgono  le  funzioni  di
magistrato onorario non possano  esercitare  la  professione  forense
presso l'ufficio giudiziario al  quale  appartengono  e  non  possano
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti  svolti
davanti al  medesimo  ufficio,  nei  successivi  gradi  di  giudizio;
prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di  studio,
ai membri dell'associazione professionale e ai  soci  della  societa'
tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai  parenti  entro  il
secondo grado e agli affini entro il primo grado; 
    d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro  vincoli
di parentela fino al secondo grado  o  di  affinita'  fino  al  primo
grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso
lo stesso ufficio giudiziario; 
    e) prevedere che  il  magistrato  onorario  non  possa  ricevere,
assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito
dei procedimenti che  si  svolgono  davanti  agli  uffici  giudiziari
compresi  nel  circondario  presso  il  quale  esercita  le  funzioni
giudiziarie. 
  5. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera e), con riferimento alle modalita' di impiego dei  magistrati
onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) individuare le modalita' con cui il presidente  del  tribunale
provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per
il  processo  costituito  presso  il  tribunale  ordinario,  per   lo
svolgimento dei seguenti compiti: 
      1) coadiuvare il  giudice  professionale  e,  quindi,  compiere
tutti gli atti preparatori, necessari o utili per  l'esercizio  della
funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo; 
      2) svolgere le attivita' e  adottare  i  provvedimenti  che  al
giudice  onorario  di  pace  possono  essere  delegati  dal   giudice
professionale tra quelli individuati in attuazione  della  delega  di
cui  alla  presente  legge,  in  considerazione  della  natura  degli
interessi  coinvolti  e  della  semplicita'   delle   questioni   che
normalmente  devono  essere  risolte;  prevedere   che   il   giudice
professionale  stabilisca  le  direttive  generali  cui  il   giudice
onorario  di  pace  deve  attenersi  nell'espletamento  dei   compiti
delegati e  che,  quando  questi  non  ritiene  ricorrenti  nel  caso
concreto le condizioni per provvedere in conformita'  alle  direttive
ricevute, possa chiedere che l'attivita'  o  il  provvedimento  siano
compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento; 
      3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti
non possano essere delegati dal giudice professionale,  salvo  quelli
specificamente individuati in considerazione della loro semplicita'; 
    b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in  cui,
in ragione della significativa scopertura  dei  posti  di  magistrato
ordinario previsti dalla pianta organica del  tribunale  ordinario  e
del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati  ordinari  ovvero
del numero di procedimenti rispetto ai quali  e'  stato  superato  il
termine ragionevole di cui alla  legge  24  marzo  2001,  n.  89,  e'
consentito al presidente del tribunale di procedere  all'applicazione
non stabile del giudice onorario di pace, che abbia  svolto  i  primi
due anni dell'incarico,  quale  componente  del  collegio  giudicante
civile e penale; prevedere che in ogni caso il  giudice  onorario  di
pace  non  possa  essere  applicato  quale  componente  del  collegio
giudicante  delle  sezioni   specializzate.   Dall'attuazione   delle
disposizioni della presente  lettera  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace,
che  abbia  svolto  i  primi  due  anni  dell'incarico,  puo'  essere
applicato per la trattazione  di  procedimenti  civili  e  penali  di
competenza del tribunale ordinario; prevedere che  in  ogni  caso  il
giudice  onorario  di  pace  non  possa  essere  applicato   per   la
trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle  funzioni,
indicati  nel  terzo  comma  dell'articolo  43-bis   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, nonche' per la trattazione dei procedimenti
in materia di rapporti  di  lavoro  e  di  previdenza  ed  assistenza
obbligatorie. 
  6. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera e), con riferimento alle modalita' di impiego dei  magistrati
onorari all'interno della procura della  Repubblica,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una
struttura  organizzativa  mediante  l'impiego  di  vice   procuratori
onorari, del personale di cancelleria e di  coloro  che  svolgono  il
tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo
73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
    b) prevedere  che  ai  vice  procuratori  onorari  inseriti,  con
provvedimento  del  procuratore  della  Repubblica,  nella  struttura
organizzativa di cui alla  lettera  a)  possano  essere  assegnati  i
seguenti compiti: 
      1) coadiuvare il magistrato professionale e,  quindi,  compiere
tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo  svolgimento  da
parte di quest'ultimo delle proprie funzioni; 
      2) svolgere le attivita' e adottare  i  provvedimenti  che,  in
considerazione della  loro  semplicita'  e  della  non  elevata  pena
edittale massima prevista per il reato per cui  si  procede,  possono
essere delegati ai vice procuratori onorari; di  regola  non  possono
essere  delegati,   salvo   tipologie   di   reati   da   individuare
specificamente, anche in considerazione  della  modesta  offensivita'
degli  stessi,  la  richiesta  di  archiviazione,  la  determinazione
relativa all'applicazione della pena su richiesta e  i  provvedimenti
di  esercizio  dell'azione  penale;  prevedere  che   il   magistrato
professionale  stabilisca  le  direttive   generali   cui   il   vice
procuratore onorario deve  attenersi  nell'espletamento  dei  compiti
delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti  nel  caso
concreto le condizioni per provvedere in conformita'  alle  direttive
ricevute, possa chiedere che l'attivita'  o  il  provvedimento  siano
compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento. 
  7. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera f), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  attribuire  all'incarico  di   magistrato   onorario   natura
imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima  per
un periodo non superiore a quattro anni; 
    b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a)
il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico  per  un
altro quadriennio in  caso  di  accertata  idoneita'  a  svolgere  le
funzioni sulla base  dei  criteri  individuati  nell'esercizio  della
delega di cui alla presente legge, e sempre che non  abbia  riportato
piu'  sanzioni  disciplinari  o  la   sanzione   disciplinare   della
sospensione;   prevedere   che   i   criteri    per    l'accertamento
dell'idoneita' a svolgere le funzioni debbano  comunque  tener  conto
della capacita', della produttivita', della diligenza e dell'impegno,
sulla  base  dei  dati  statistici  relativi  all'attivita'   svolta,
dell'esame a  campione  dei  provvedimenti  e  del  parere  del  capo
dell'ufficio giudiziario  presso  il  quale  il  magistrato  onorario
presta servizio, nonche' della relazione presentata da quest'ultimo; 
    c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia  disposta
con decreto del Ministro della giustizia,  previa  deliberazione  del
Consiglio superiore della magistratura, sulla base  del  giudizio  di
idoneita' formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario,
di cui alla lettera  q)  del  comma  1  dell'articolo  1,  dopo  aver
acquisito i pareri dei presidenti  di  tribunale  o  dei  procuratori
della Repubblica, nonche' dei consigli dell'ordine degli avvocati nei
cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni; 
    d) prevedere, in  ogni  caso,  che  la  durata  dell'incarico  di
magistrato onorario non possa superare gli otto  anni  complessivi  e
che  nel  computo  siano  inclusi  gli  anni  comunque  svolti  quale
magistrato onorario nel corso dell'intera attivita' professionale; 
    e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso  dei  primi
due anni dell'incarico, possano  svolgere  esclusivamente  i  compiti
inerenti all'ufficio per il processo; 
    f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo
in particolare che la stessa precluda  la  possibilita'  di  proporre
successive domande di nomina quale magistrato onorario; 
    g)  prevedere  che  ai  magistrati  onorari  confermati  per  due
quadrienni sia riconosciuto un titolo  di  preferenza  a  parita'  di
merito, a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi
indetti dalle amministrazioni dello Stato; 
    h) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al  raggiungimento
del sessantacinquesimo anno di eta'. 
  8. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera g), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  regolamentare  la  procedura  di  trasferimento  su   domanda
dell'interessato; 
    b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del  magistrato
onorario ad altro ufficio giudiziario della  medesima  tipologia  per
esigenze organizzative oggettive  dei  tribunali,  degli  uffici  del
giudice di pace e delle procure della Repubblica. 
  9. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera h), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza
dei doveri previsti per i magistrati ordinari; 
    b) prevedere che a tutti i  magistrati  onorari  si  applichi  il
regime di astensione previsto dall'articolo 70 del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98. 
  10. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera i), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che a tutti i  magistrati  onorari  si  applichi  la
disciplina della decadenza e della dispensa  dal  servizio,  prevista
dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  e  successive
modificazioni; 
    b) prevedere i casi per la  revoca  dell'incarico  al  magistrato
onorario  che  non  e'  in  grado  di   svolgere   diligentemente   e
proficuamente  il  proprio  incarico,  in  particolare   quando   non
raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del  tribunale  o
dal procuratore della Repubblica; 
    c) prevedere, nei casi  indicati  dalle  lettere  a)  e  b),  con
esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il  presidente
della corte di appello proponga alla sezione autonoma  del  Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo  1,  la
dichiarazione di decadenza, la dispensa  o  la  revoca.  La  sezione,
sentito l'interessato e  verificata  la  fondatezza  della  proposta,
trasmette  gli  atti  al  Consiglio  superiore   della   magistratura
affinche' provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o
sulla revoca. 
  11. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera l), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) individuare le fattispecie tipiche  di  illecito  disciplinare
dei  magistrati  onorari,  anche  tenendo  conto  delle  disposizioni
relative  agli  illeciti   disciplinari   commessi   dai   magistrati
professionali; 
    b) prevedere le  sanzioni  disciplinari  dell'ammonimento,  della
censura, della sospensione dal servizio da tre a  sei  mesi  e  della
revoca dell'incarico; prevedere altresi' i casi nei quali, quando  e'
inflitta la sanzione della  sospensione  dal  servizio,  puo'  essere
disposto il trasferimento del  magistrato  onorario  ad  altra  sede;
prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni  disciplinari  ai  fini
della conferma nell'incarico; 
    c)  prevedere,  nei  casi  indicati  dalla  lettera  a),  che  il
presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma  del
Consiglio  giudiziario,  di  cui  alla  lettera  q)   del   comma   1
dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla  lettera
b)  del  presente  comma e,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,   il
trasferimento del magistrato onorario  ad  altra  sede.  La  sezione,
sentito l'interessato e  verificata  la  fondatezza  della  proposta,
trasmette  gli  atti  al  Consiglio  superiore   della   magistratura
affinche' provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione
dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca; 
    d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto dei principi  previsti  dall'articolo  9,
comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374. 
  12. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera m),  il  Governo  disciplina  il  coordinamento  dei  giudici
onorari  di  pace,  attenendosi  ai  seguenti  principi   e   criteri
direttivi: 
    a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal
presidente del tribunale, il quale provvede  a  tutti  i  compiti  di
gestione del personale di magistratura ed amministrativo; 
    b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare
al presidente della corte di appello la  proposta  della  tabella  di
organizzazione dell'ufficio del giudice di pace; 
    c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri
stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della  lettera  b)  e
mediante il ricorso a procedure automatiche; 
    d) prevedere che il presidente  del  tribunale  nell'espletamento
dei compiti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  possa  avvalersi
dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali. 
  13. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera n), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere che l'indennita' dei magistrati onorari  si  compone
di una parte fissa e di una parte variabile; 
    b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di  pace,  per  lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1),  di
una parte fissa dell'indennita' in misura inferiore a quella prevista
per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; 
    c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari,  per  lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1),  di
una parte fissa dell'indennita' in misura inferiore a quella prevista
per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera  b),  numero
2); 
    d) prevedere  che  quando  il  magistrato  onorario  svolge  piu'
compiti e funzioni tra quelli previsti  alle  lettere  b)  e  c)  sia
corrisposta  la  parte  fissa  dell'indennita'  riconosciuta  per  le
funzioni o i compiti svolti in via prevalente; 
    e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono
gli  obiettivi  fissati  a  norma  della  lettera  f)   deve   essere
corrisposta  la  parte  variabile  dell'indennita'  in   misura   non
inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte
fissa dovuta a norma delle lettere b) e c),  anche  in  relazione  al
grado di raggiungimento degli obiettivi; 
    f) prevedere che il presidente del  tribunale  e  il  procuratore
della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati
fissati in via generale dal Consiglio superiore  della  magistratura,
in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere  nell'anno
solare  e  lo  comunicano  alla  sezione   autonoma   del   Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1; 
    g)  prevedere  che,  al  termine  dell'anno,  il  presidente  del
tribunale  e  il  procuratore   della   Repubblica,   verificato   il
raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico  provvedimento
per  la  liquidazione  della  parte  variabile  dell'indennita',  che
comunicano alla sezione autonoma del Consiglio  giudiziario,  di  cui
alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1; 
    h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari,  i
compiti e le attivita' agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti
a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennita'
siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilita' dell'incarico
onorario con lo svolgimento di altre attivita' lavorative; 
    i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f),  g)  e  h)
sono individuati tenendo  conto  della  media  di  produttivita'  dei
magistrati dell'ufficio o della sezione; 
    l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale
compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per  la
finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse  necessarie
mediante misure incidenti sull'indennita'. 
  14. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera o),  il  Governo  disciplina  la  formazione  dei  magistrati
onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che i  giudici  onorari  di  pace  partecipino  alle
riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un
giudice professionale da lui delegato, per  l'esame  delle  questioni
giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la  trattazione,  per
la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio  di
esperienze giurisprudenziali e  di  prassi  innovative,  e  che  alle
predette riunioni partecipino anche i giudici professionali; 
    b) prevedere che i  vice  procuratori  onorari  partecipino  alle
riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della  Repubblica  o
da un magistrato professionale da lui  delegato,  per  l'esame  delle
questioni  giuridiche  piu'  rilevanti  di  cui  abbiano  curato   la
trattazione, per  la  discussione  delle  soluzioni  adottate  e  per
favorire lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi
innovative,  e  che  alle  predette  riunioni  partecipino  anche   i
magistrati professionali; 
    c) prevedere che i magistrati onorari  partecipino  ai  corsi  di
formazione decentrata organizzati con cadenza  almeno  semestrale,  a
loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola
superiore della magistratura e  che  la  partecipazione  ai  suddetti
corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da  parte  del
magistrato onorario che  svolga  altre  attivita'  lavorative,  degli
obblighi di formazione e  aggiornamento  professionale  eventualmente
prescritti  dalla  normativa  di  settore   ovvero   dai   differenti
ordinamenti professionali; 
    d) prevedere che la partecipazione alle  riunioni  trimestrali  e
alle iniziative di formazione  sia  obbligatoria  e  che  la  mancata
partecipazione senza giustificato motivo sia  valutata  negativamente
ai fini della conferma nell'incarico. 
  15. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera p), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore  non
ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita' ed attribuendo
alla competenza dell'ufficio del giudice di pace: 
    a) le cause e  i  procedimenti  di  volontaria  giurisdizione  in
materia di condominio degli edifici; 
    b)  i  procedimenti  di  volontaria  giurisdizione   in   materia
successoria e di comunione, connotati da minore  complessita'  quanto
all'attivita' istruttoria e decisoria; 
    c) le cause in materia di diritti reali e di comunione  connotate
da minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria; 
    d) le cause relative a beni mobili di  valore  non  superiore  ad
euro 30.000; 
    e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000; 
    f) altri procedimenti di volontaria  giurisdizione  connotati  da
minore complessita' quanto all'attivita' istruttoria e decisoria; 
    g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il  debitore
e di espropriazione di cose del debitore  che  sono  in  possesso  di
terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu'  giudici
professionali il compito di impartire specifiche direttive  anche  in
merito alle prassi  applicative  e  di  vigilare  sull'attivita'  dei
giudici onorari di pace; 
    h) i procedimenti per i  reati,  consumati  o  tentati,  previsti
dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre
circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonche'  per  le
contravvenzioni previste dagli articoli  727  e  727-bis  del  codice
penale e per quelle previste dall'articolo 6 della  legge  30  aprile
1962, n. 283. 
  16. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera q), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere, a  modifica  e  integrazione  di  quanto  stabilito
dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,  una
sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati  e
avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i  suoi  componenti  e  da
magistrati onorari  eletti  dai  magistrati  onorari  del  distretto,
competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati  onorari,
nonche' ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi  adottati
dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica; 
    b) prevedere  il  numero  dei  componenti  eletti  dal  Consiglio
giudiziario e di quelli eletti  dai  magistrati  onorari  in  ragione
delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n.
25; 
    c) disciplinare le modalita' di elezione dei  magistrati  onorari
nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario. 
  17. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera r), il Governo si attiene  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) regolare la durata dell'incarico  dei  magistrati  onorari  in
servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri: 
      1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di  cui  al
presente comma sia disposta  dal  Ministro  della  giustizia,  previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla  base
del giudizio di idoneita' formulato, secondo  i  criteri  di  cui  al
comma  7,  lettera  b),  dalla   sezione   autonoma   del   Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo
aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori
della Repubblica, nonche' dei consigli dell'ordine degli avvocati nei
cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni; 
      2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data  di
entrata in vigore del  decreto  legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1 possano essere confermati  nell'incarico  per  quattro
mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del
quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti  inerenti
all'ufficio per il processo e  i  vice  procuratori  onorari  possano
svolgere esclusivamente i compiti di cui  al  comma  6,  lettera  b),
numero  1);  prevedere  che  quando  il  Consiglio  superiore   della
magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell'incarico,
riconosca   l'esistenza   di   specifiche   esigenze   di    servizio
relativamente all'ufficio per il quale  la  domanda  di  conferma  e'
proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato  onorario  possa
essere  destinato  anche  all'esercizio  di   funzioni   giudiziarie.
Dall'attuazione del presente  numero  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
      3) prevedere che quanto previsto  al  numero  2)  del  presente
comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno  compiuto  il
sessantacinquesimo anno di eta' alla scadenza di  tre  quadrienni,  i
quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto  numero
2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di  eta'  di
cui al numero 4); 
      4) prevedere  che,  in  ogni  caso,  l'incarico  di  magistrato
onorario cessi con il  raggiungimento  del  sessantottesimo  anno  di
eta'; 
    b) individuare e  regolamentare  le  funzioni  e  i  compiti  che
possono essere svolti dai giudici onorari in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del  decreto  legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri: 
      1) prevedere che i giudici onorari  di  tribunale  confluiscano
nell'ufficio del  giudice  di  pace,  a  decorrere  dal  quinto  anno
successivo alla data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo
ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 1; 
      2) prevedere che il presidente del tribunale possa,  fino  alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui  al  numero  1),
inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di  tribunale
e, a domanda, i giudici di pace; 
      3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo
alla data di cui al numero 1),  il  presidente  del  tribunale  possa
assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera  b),  e
nel  rispetto  delle  deliberazioni  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
competenza  del  tribunale  esclusivamente  ai  giudici  onorari   di
tribunale; 
      4)  prevedere  che  il  presidente  del  tribunale,  fino  alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui  al  numero  1),
assegni la trattazione di  nuovi  procedimenti  civili  e  penali  di
competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici
di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente
numero si applichi anche  ai  giudici  di  pace  che  hanno  proposto
domanda ai sensi del numero 2); 
      5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione  vigente
alla data di cui al numero 1) per la  liquidazione  delle  indennita'
spettanti ai giudici di  pace  e  ai  giudici  onorari  di  tribunale
continuino  ad  applicarsi  fino  alla  scadenza  del   quarto   anno
successivo alla medesima data; 
    c) prevedere che i criteri previsti  dalla  legislazione  vigente
alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  ovvero
dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
delega di cui all'articolo 1 per  la  liquidazione  delle  indennita'
spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per  i
primi quattro anni dalla predetta data; 
    d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti  alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo  1  siano  regolati  dalle  disposizioni  vigenti   alla
predetta data; 
    e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data  di
entrata in vigore del  decreto  legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei
decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 1 continuino  ad  applicarsi,  se  piu'  favorevoli,  le
disposizioni  in  materia  di  illeciti  disciplinari  vigenti   alla
predetta data. 
  18. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1  il  Governo
prevede le modalita' mediante le quali il Ministero  della  giustizia
provvede annualmente  a  individuare  l'importo  annuo  di  cui  ogni
tribunale  ordinario  e  ogni  procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle
indennita' in favore dei magistrati  onorari  che  prestano  servizio
presso i predetti uffici e presso gli  uffici  del  giudice  di  pace
compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito  delle  dotazioni
ordinarie di bilancio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 24 marzo 2001, n.  89  (Previsione  di  equa
          riparazione in caso di violazione del  termine  ragionevole
          del  processo  e  modifica  dell'art.  375  del  codice  di
          procedura civile), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
          aprile 2001, n. 78. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43-bis  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              «Art. 43-bis (Funzioni dei giudici ordinari ed  onorari
          addetti al tribunale ordinario). - I  giudici  ordinari  ed
          onorari svolgono presso il tribunale  ordinario  il  lavoro
          giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale  o,
          se il tribunale e' costituito in sezioni, dal presidente  o
          altro magistrato che dirige la sezione. 
              I giudici  onorari  di  tribunale  non  possono  tenere
          udienza se non nei casi di impedimento o  di  mancanza  dei
          giudici ordinari. 
              Nell'assegnazione prevista dal primo comma, e'  seguito
          il criterio di non affidare ai giudici onorari: 
                a)  nella   materia   civile,   la   trattazione   di
          procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le
          domande proposte nel corso della  causa  di  merito  o  del
          giudizio petitorio; 
                b) nella materia penale, le funzioni di  giudice  per
          le  indagini  preliminari   e   di   giudice   dell'udienza
          preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti diversi
          da quelli previsti dall'art. 550 del  codice  di  procedura
          penale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia): 
              «Art. 73 (Formazione presso gli uffici  giudiziari).  -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
          g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  che  abbiano
          riportato una media di almeno 27/30 negli esami di  diritto
          costituzionale,  diritto   privato,   diritto   processuale
          civile,  diritto  commerciale,  diritto   penale,   diritto
          processuale  penale,   diritto   del   lavoro   e   diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  le  Corti  di
          appello, i tribunali ordinari,  gli  uffici  requirenti  di
          primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i  tribunali  di
          sorveglianza e i tribunali per  i  minorenni  della  durata
          complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con  i  medesimi
          requisiti, possono accedere  a  un  periodo  di  formazione
          teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche  presso  il
          Consiglio di Stato, sia nelle sezioni  giurisdizionali  che
          consultive, e  i  Tribunali  Amministrativi  Regionali.  La
          Regione Siciliana e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito della propria autonomia  statutaria  e
          delle norme di attuazione, attuano l'istituto  dello  stage
          formativo e disciplinano le sue  modalita'  di  svolgimento
          presso il Consiglio  di  Giustizia  amministrativa  per  la
          Regione  Siciliana  e  presso  il  Tribunale  Regionale  di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano. 
              2. Quando  non  e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
              3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al  comma
          1 presentano domanda ai capi degli  uffici  giudiziari  con
          allegata  documentazione  comprovante   il   possesso   dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
              4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
          che  ha  espresso  la  disponibilita'  ovvero,  quando   e'
          necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
          magistrato designato dal  capo  dell'ufficio.  Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita' di cui all'art.  11,  comma
          2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  nonche'
          ai  fini  del  conferimento  di   incarichi   direttivi   e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle  funzioni  di  cui  all'art.  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
              5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
          la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
          obblighi di riservatezza e di  riserbo  riguardo  ai  dati,
          alle informazioni  e  alle  notizie  acquisite  durante  il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
              5-bis. L'attivita' di  formazione  degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine   degli   avvocati   e   con   le   Scuole   di
          specializzazione per  le  professioni  legali,  secondo  le
          modalita' individuate dal Capo  dell'Ufficio,  qualora  gli
          stagisti  ammessi  risultino  anche  essere  iscritti  alla
          pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per  le
          professioni legali. 
              6. Gli ammessi allo stage hanno  accesso  ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
              7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
              8. Lo svolgimento dello stage non da diritto  ad  alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
              8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai  sensi
          del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in  misura
          non superiore ad euro 400 mensili e, comunque,  nei  limiti
          della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b),  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
              8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  i
          requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
          al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE) calcolato per  le  prestazioni
          erogate agli studenti nell'ambito del diritto  allo  studio
          universitario,  nonche'  i  termini  e  le   modalita'   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. 
              9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento  dal
          capo  dell'ufficio,  anche  su  proposta   del   magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
              10. Lo stage  puo'  essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
              11. Il magistrato formatore redige,  al  termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
              11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo  idoneo   per
          l'accesso  al  concorso   per   magistrato   ordinario   lo
          svolgimento del tirocinio professionale per  diciotto  mesi
          presso l'Avvocatura dello Stato, sempre  che  sussistano  i
          requisiti di merito di cui al comma 1 e che  sia  attestato
          l'esito positivo del tirocinio. 
              12. 
              13. Per l'accesso alla professione  di  avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art.  16
          del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
              14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza a parita' di merito, a  norma  dell'art.  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487,  nei  concorsi  indetti   dall'amministrazione   della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
              15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di
          preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale  e
          a vice procuratore onorario. 
              16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991,  n.  374,
          dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis.  La
          disposizione di cui al comma 2 si applica  anche  a  coloro
          che hanno svolto con esito positivo  lo  stage  presso  gli
          uffici giudiziari.». 
              17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
          caso  consentito  l'apporto  finanziario  di  terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
              18. I capi degli uffici giudiziari di cui  al  presente
          articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
          37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  devono
          tenere conto  delle  domande  presentate  dai  soggetti  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
              19. L'esito positivo  dello  stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
              20. La domanda di  cui  al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, commi 4  e  5,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 37 (Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle  controversie). -
          (Omissis). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni  legali  di  cui  all'art.   16   del   decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
              «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici  concorsi,  le  riserve  di  posti,  di   cui   al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                1)  riserva  di  posti  a  favore   di   coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482 , e successive modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                2) riserva di posti ai sensi dell' art. 3, comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
                3) riserva del 2 per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi dell' art.  40,  secondo  comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
                4.  Le  categorie  di  cittadini  che  nei   pubblici
          concorsi hanno preferenza a parita' di merito e  a  parita'
          di titoli sono appresso elencate. A  parita'  di  merito  i
          titoli di preferenza sono: 
                  1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                  4) i mutilati ed invalidi per servizio nel  settore
          pubblico e privato; 
                  5) gli orfani di guerra; 
                  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                  7) gli orfani dei caduti per servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                  8) i feriti in combattimento; 
                  9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          ex combattenti; 
                  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
          di guerra; 
                  12) i figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
                  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
                  16) coloro che abbiano prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                  17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                  18) i coniugati e i non coniugati con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                  19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                  20) militari volontari delle Forze armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
                a) dal numero dei figli a  carico,  indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                b)  dall'aver  prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) dalla maggiore eta'.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  70   del   citato
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: 
              «Art. 70 (Astensione e ricusazione). -  1.  Il  giudice
          ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato
          a norma dell'art. 52 del codice di procedura civile,  oltre
          che nei  casi  previsti  dall'art.  51,  primo  comma,  del
          medesimo codice,  quando  e'  stato  associato  o  comunque
          collegato, anche mediante il coniuge,  i  parenti  o  altre
          persone, con lo studio professionale di cui ha fatto  o  fa
          parte il difensore di una delle parti. 
              2. Il  giudice  ausiliario  ha  altresi'  l'obbligo  di
          astenersi e puo' essere ricusato quando  ha  in  precedenza
          assistito nella qualita' di avvocato  una  delle  parti  in
          causa o  uno  dei  difensori  ovvero  ha  svolto  attivita'
          professionale nella qualita' di notaio per una delle  parti
          in causa o uno dei difensori.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  21
          novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace): 
              «Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -
          1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno
          taluno dei requisiti  necessari  per  essere  ammesso  alle
          funzioni di giudice  di  pace,  per  dimissioni  volontarie
          ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'. 
              2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua  domanda  o
          d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo  definitivo
          l'esercizio delle  funzioni  o  per  altri  impedimenti  di
          durata superiore a sei mesi. 
              3. Nei confronti del giudice  di  pace  possono  essere
          disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
          la revoca se non e' in grado di svolgere  diligentemente  e
          proficuamente  il  proprio  incarico  ovvero  in  caso   di
          comportamento negligente o scorretto. 
              4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione  delle
          ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati  dai
          commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
          consiglio giudiziario,  integrato  ai  sensi  del  comma  2
          dell'art. 4, nonche' da un rappresentante  dei  giudici  di
          pace del  distretto,  la  dichiarazione  di  decadenza,  la
          dispensa,  l'ammonimento,  la  censura  o  la  revoca.   Il
          consiglio giudiziario, sentito l'interessato  e  verificata
          la  fondatezza  della  proposta,  trasmette  gli  atti   al
          Consiglio superiore della magistratura  affinche'  provveda
          sulla   dichiarazione   di   decadenza,   sulla   dispensa,
          sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca. 
              5. I provvedimenti di cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
          adottati con decreto del Ministro della giustizia.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 612, 626, 651, 727
          e 727-bis del codice penale: 
              «Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad  altri  un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino  a
          un anno e si procede d'ufficio.» 
              «Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). -  Si
          applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a
          euro 206, e il delitto e' punibile a querela della  persona
          offesa: 
                1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
          momentaneo della  cosa  sottratta,  e  questa,  dopo  l'uso
          momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 
                2. se il fatto e' commesso su cose di  tenue  valore,
          per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 
                3. se il fatto consiste nello spigolare,  rastrellare
          o  raspollare  nei  fondi  altrui,  non  ancora   spogliati
          interamente del raccolto. 
              Tali disposizioni non si applicano se  concorre  taluna
          delle  circostanze  indicate  nei  numeri  1,  2,  3  e   4
          dell'articolo precedente.» 
              «Art.  651   (Rifiuto   d'indicazioni   sulla   propria
          identita' personale). - Chiunque, richiesto da un  pubblico
          ufficiale nell'esercizio delle  sue  funzioni,  rifiuta  di
          dare indicazioni sulla  propria  identita'  personale,  sul
          proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con
          l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.» 
              «Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque  abbandona
          animali domestici o che abbiano acquisito  abitudini  della
          cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un  anno  o  con
          l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque detiene  animali  in
          condizioni incompatibili con la loro natura,  e  produttive
          di gravi sofferenze.» 
              «Art.   727-bis   (Uccisione,   distruzione,   cattura,
          prelievo, detenzione  di  esemplari  di  specie  animali  o
          vegetali  selvatiche  protette).  -  Salvo  che  il   fatto
          costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  fuori  dai  casi
          consentiti,   uccide,   cattura   o    detiene    esemplari
          appartenenti ad una specie animale  selvatica  protetta  e'
          punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino
          a 4.000 euro, salvo i casi in  cui  l'azione  riguardi  una
          quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
          trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
              Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva
          o detiene esemplari appartenenti  ad  una  specie  vegetale
          selvatica protetta e' punito con  l'ammenda  fino  a  4.000
          euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi  una  quantita'
          trascurabile  di  tali  esemplari  e   abbia   un   impatto
          trascurabile sullo stato di conservazione della specie.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 30 aprile
          1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
          del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
          1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande): 
              «Art. 6. - La  produzione,  il  commercio,  la  vendita
          delle  sostanze  di  cui  alla  lettera  h)   dell'articolo
          precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
          immagazzinate  -  sono  soggetti  ad   autorizzazione   del
          Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come
          presidi sanitari. 
              Tale  disposizione  non  si  applica  ai  surrogati   o
          succedanei  disciplinati  da  leggi  speciali,   salvo   il
          controllo del Ministero della sanita'  per  quanto  attiene
          alla composizione, all'igienicita' e al  valore  alimentare
          di essi. 
              Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  i
          contravventori alle disposizioni del  presente  articolo  e
          dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con
          l'ammenda da euro 309 a  euro  30.987.  Per  la  violazione
          delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'art.  5
          si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad  un  anno  o
          dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481. 
              In caso  di  condanna  per  frode  tossica  o  comunque
          dannosa alla salute non si applicano le disposizioni  degli
          artt. 163 e 175 del Codice penale. 
              Nei casi previsti dal  precedente  comma,  la  condanna
          importa la pubblicazione  della  sentenza  in  uno  o  piu'
          giornali, a diffusione nazionale,  designati  dal  giudice,
          nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del  Codice
          penale». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
          legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25  (Istituzione   del
          Consiglio direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  nuova
          disciplina dei consigli giudiziari, a  norma  dell'art.  1,
          comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150): 
              «Art. 9 (Composizione dei consigli giudiziari). - 1. Il
          consiglio  giudiziario  istituito  presso  ogni  corte   di
          appello e' composto dal presidente della corte di  appello,
          dal procuratore generale presso la corte di appello, che ne
          sono membri di diritto. 
              2. Nei distretti nei quali  sono  presenti  uffici  con
          organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il
          consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri  di
          diritto di cui al comma 1, da nove altri  membri,  di  cui:
          sei  magistrati,  quattro  dei  quali  addetti  a  funzioni
          giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio  presso
          gli uffici giudiziari del distretto, e tre  componenti  non
          togati, di  cui  un  professore  universitario  in  materie
          giuridiche nominato dal Consiglio  universitario  nazionale
          su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza
          delle universita' della regione o delle regioni sulle quali
          hanno, in tutto o  in  parte,  competenza  gli  uffici  del
          distretto,  e  due  avvocati,  con  almeno  dieci  anni  di
          effettivo  esercizio  della  professione   con   iscrizione
          all'interno del medesimo distretto, nominati dal  Consiglio
          nazionale forense su indicazione dei  consigli  dell'ordine
          degli avvocati del distretto. 
              3. Nei distretti nei quali  sono  presenti  uffici  con
          organico complessivo  compreso  tra  trecentocinquantuno  e
          seicento magistrati il consiglio giudiziario  e'  composto,
          oltre che dai membri di diritto  di  cui  al  comma  1,  da
          quattordici altri membri, di cui: dieci  magistrati,  sette
          dei quali addetti a funzioni giudicanti e  tre  a  funzioni
          requirenti, in servizio presso gli  uffici  giudiziari  del
          distretto, e quattro  componenti  non  togati,  di  cui  un
          professore universitario in materie giuridiche nominato dal
          Consiglio  universitario  nazionale  su   indicazione   dei
          presidi delle facolta' di giurisprudenza delle  universita'
          della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o
          in parte,  competenza  gli  uffici  del  distretto,  e  tre
          avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della
          professione  con  iscrizione   all'interno   del   medesimo
          distretto, nominati  dal  Consiglio  nazionale  forense  su
          indicazione dei consigli  dell'ordine  degli  avvocati  del
          distretto. 
              3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con
          organico complessivo superiore  a  seicento  magistrati  il
          consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri  di
          diritto di cui al comma 1, da venti altri membri,  di  cui:
          quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a  funzioni
          giudicanti e quattro a  funzioni  requirenti,  in  servizio
          presso  gli  uffici  giudiziari  del   distretto,   e   sei
          componenti non togati, di cui due  professori  universitari
          in materie giuridiche nominati dal Consiglio  universitario
          nazionale su indicazione  dei  presidi  delle  facolta'  di
          giurisprudenza delle  universita'  della  regione  o  delle
          regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte,  competenza
          gli uffici del distretto, e  quattro  avvocati  con  almeno
          dieci anni di effettivo  esercizio  della  professione  con
          iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal
          Consiglio nazionale forense  su  indicazione  dei  consigli
          dell'ordine degli avvocati del distretto. 
              3-ter. In caso di mancanza o impedimento  i  membri  di
          diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne
          esercita le funzioni.» 
              «Art. 10 (Sezione del consiglio giudiziario relativa ai
          giudici  di  pace).  -  1.  Nel  consiglio  giudiziario  e'
          istituita  una   sezione   autonoma   competente   per   la
          espressione  dei  pareri   relativi   all'esercizio   delle
          competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e
          9, comma 4, della legge  21  novembre  1991,  n.  374  ,  e
          successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi
          proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione e'
          composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio
          giudiziario, da: 
                a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
          giudiziario tra i suoi componenti, e due  giudici  di  pace
          eletti dai giudici  di  pace  in  servizio  nel  distretto,
          nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2; 
                b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
          giudiziario tra i suoi componenti, e tre  giudici  di  pace
          eletti dai giudici  di  pace  in  servizio  nel  distretto,
          nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3; 
                c) cinque  magistrati  e  due  avvocati,  eletti  dal
          consiglio giudiziario tra  i  suoi  componenti,  e  quattro
          giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio  nel
          distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3-bis. 
              1-bis.  Le   sedute   della   sezione   del   consiglio
          giudiziario per i  giudici  di  pace  sono  valide  con  la
          presenza  della  meta'  piu'  uno  dei  componenti   e   le
          deliberazioni sono assunte a maggioranza dei  presenti.  In
          caso di parita' prevale il voto del presidente. 
              2. In caso di mancanza o di impedimento,  i  membri  di
          diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne
          esercita le funzioni.».