Art. 3 
 
               Procedure per l'esercizio della delega 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia  e  successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione
del parere, da rendere entro trenta giorni.  I  medesimi  schemi  dei
decreti  legislativi  sono  contestualmente  trasmessi  alle  Camere,
perche'  su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari  entro
il termine di trenta giorni dalla data della  ricezione.  Decorso  il
predetto termine i  decreti  sono  emanati,  anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora detto termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio  della
delega o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  sessanta
giorni. 
  2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni  correttive
e integrative nel rispetto dei principi e dei  criteri  direttivi  di
cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.