Art. 4 
 
                Incompatibilita' del giudice di pace 
 
  1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: 
    a) i membri del Parlamento nazionale e i  membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle
giunte degli enti  territoriali,  nonche'  i  consiglieri  regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
    b) gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque  confessione
religiosa; 
    c) coloro che ricoprono o  che  hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
    d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
    e) coloro che svolgono abitualmente attivita'  professionale  per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il  coniuge,  i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o  gli  affini  entro  il
primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel  circondario
in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie. 
  2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni  di  giudice  di
pace  nel  circondario  del  tribunale  nel   quale   esercitano   la
professione forense,  ovvero  nel  quale  esercitano  la  professione
forense i  loro  associati  di  studio,  i  membri  dell'associazione
professionale, i soci della societa' tra professionisti, il  coniuge,
i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini  entro  il
primo  grado.  Gli  avvocati  che  esercitano  la  propria  attivita'
professionale   nell'ambito   di   societa'   o   associazioni    tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di  pace
nel circondario del tribunale nel quale la societa' o  l'associazione
forniscono   i   propri   servizi.   Non   costituisce    causa    di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale  per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici  amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie. 
  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di  giudice  di  pace  non
possono  esercitare   la   professione   forense   presso   l'ufficio
giudiziario  al  quale  appartengono  e  non  possono  rappresentare,
assistere o difendere le parti  di  procedimenti  svolti  davanti  al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di  giudizio.  Il  divieto  si
applica anche agli associati di studio, ai  membri  dell'associazione
professionale  e  ai  soci  della  societa'  tra  professionisti,  al
coniuge, ai conviventi, ai parenti entro  il  secondo  grado  e  agli
affini entro il primo grado. 
  4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di  parentela  fino
al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di
convivenza non possono  essere  nominati  presso  lo  stesso  ufficio
giudiziario. 
  5. Il giudice di pace  non  puo'  ricevere,  assumere  o  mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.