Art. 5 
 
           Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace e' coordinato dal  presidente  del
tribunale, il quale provvede  a  tutti  i  compiti  di  gestione  del
personale di magistratura ed amministrativo. 
  2. Il presidente del tribunale provvede a formulare  al  presidente
della corte di appello la proposta della  tabella  di  organizzazione
dell'ufficio del giudice di pace. 
  3. Gli affari sono assegnati sulla base di  criteri  stabiliti  dal
presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a
procedure automatiche. 
  4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento  dei  compiti  di
cui al presente articolo, puo' avvalersi dell'ausilio di uno  o  piu'
giudici professionali.