Art. 6 Applicazione dei giudici di pace 1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto. 2. La scelta dei giudici di pace da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. 3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 4. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice di pace e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Per le finalita' di cui ai commi precedenti e' autorizzata la spesa di euro 100.550 per l'anno 2016, di euro 201.100 per l'anno 2017 e di euro 100.550 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della citata legge 21 novembre 1991, n. 374: «Art. 4 (Ammissione al tirocinio). - (Omissis). 2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L. 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie): «Art. 42 (Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze). - I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro.».