Art. 6 
 
                  Applicazione dei giudici di pace 
 
  1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere  applicati
ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale
copertura del relativo organico, quando le esigenze  di  servizio  in
tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' giudici  di
pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto. 
  2. La scelta dei giudici di pace da applicare  e'  operata  secondo
criteri obiettivi e predeterminati indicati,  in  via  generale,  con
deliberazione   del   Consiglio   superiore    della    magistratura.
L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio
giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 della legge
21 novembre 1991, n. 374, dal  presidente  della  corte  di  appello.
Copia  del  decreto  e'  trasmessa  al  Consiglio   superiore   della
magistratura e al Ministro della giustizia a norma  dell'articolo  42
del decreto del Presidente della Repubblica  16  settembre  1958,  n.
916. 
  3. Il parere del  consiglio  giudiziario  di  cui  al  comma  2  e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel  termine  perentorio
di dieci giorni dalla richiesta. 
  4. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei  casi
di necessita' dell'ufficio al quale il giudice di pace  e'  applicato
puo' essere rinnovata per un periodo non superiore  ad  un  anno.  In
ogni caso, un'ulteriore applicazione non puo' essere disposta se  non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. 
  5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
decorsi due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi precedenti  e'  autorizzata  la
spesa di euro 100.550 per l'anno 2016, di  euro  201.100  per  l'anno
2017 e di euro 100.550 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento  per  gli  anni
2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente  iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  2,  della
          citata legge 21 novembre 1991, n. 374: 
              «Art. 4 (Ammissione al tirocinio). - (Omissis). 
              2. Il presidente della  corte  d'appello  trasmette  le
          domande pervenute al consiglio  giudiziario.  Il  consiglio
          giudiziario, integrato da cinque rappresentanti  designati,
          d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli  avvocati
          del distretto  di  corte  d'appello,  formula  le  motivate
          proposte  di  ammissione  al  tirocinio  sulla  base  delle
          domande ricevute e degli elementi acquisiti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916
          (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L.  24
          marzo 1958,  n.  195,  concernente  la  costituzione  e  il
          funzionamento del Consiglio superiore della magistratura  e
          disposizioni transitorie): 
              «Art. 42  (Comunicazione  delle  applicazioni  e  delle
          supplenze).  -  I  capi  delle  corti  di  appello,  quando
          dispongono  applicazioni  o  supplenze,  ne  informano   il
          Consiglio superiore ed il Ministro.».