Art. 7 
 
Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di  tribunale  e
                    del vice procuratore onorario 
 
  1. I giudici di pace e i giudici onorari di  tribunale  partecipano
alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale  o
da un giudice  professionale  da  lui  delegato,  per  l'esame  delle
questioni  giuridiche  piu'  rilevanti  di  cui  abbiano  curato   la
trattazione, per  la  discussione  delle  soluzioni  adottate  e  per
favorire lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi
innovative;  alle  predette  riunioni  partecipano  anche  i  giudici
professionali. 
  2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore  della  Repubblica  o  da  un  magistrato
professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche
piu'  rilevanti  di  cui  abbiano  curato  la  trattazione,  per   la
discussione delle soluzioni adottate e per  favorire  lo  scambio  di
esperienze giurisprudenziali e di prassi  innovative;  alle  predette
riunioni partecipano anche i magistrati professionali. 
  3. Sono organizzati corsi  di  formazione  decentrata  con  cadenza
almeno semestrale specificamente dedicati  ai  giudici  di  pace,  ai
giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori  onorari,  secondo
programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. 
  4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di
formazione  e'  obbligatoria.   La   mancata   partecipazione   senza
giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione
e' valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.