Art. 8 
 
Disposizioni per le  regioni  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  Valle
                       d'Aosta/Vallee d'Aoste 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente  legge  si  applicano  alle
regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
compatibilmente con le  disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma  della
magistratura onoraria con la peculiarita' degli ordinamenti regionali
di cui al  comma  1,  sono  adottate  con  norme  di  attuazione  dei
rispettivi statuti speciali. 
  3. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera  p),  il  Governo  adotta  le  disposizioni   necessarie   ad
attribuire  alla  competenza  dell'ufficio  del  giudice  di  pace  i
procedimenti in affari tavolari  relativi  a  contratti  ricevuti  da
notaio e connotati da minore complessita'. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.