Art. 9 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge e dei  decreti  legislativi
da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  2. In considerazione della complessita' della materia trattata, che
attua il complessivo  riordino  del  ruolo  e  delle  funzioni  della
magistratura  onoraria  prescritto  dall'articolo  245  del   decreto
legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51,  e  dell'impossibilita'  di
procedere alla determinazione degli eventuali effetti  finanziari,  i
decreti  legislativi  di  attuazione  della  delega  prevista   dalla
presente legge devono essere corredati di relazione tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,  nonche',
per le norme di carattere previdenziale, delle  ulteriori  proiezioni
finanziarie previste  dall'articolo  17,  comma  7,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196.  Qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano  compensazione  al
proprio interno, i medesimi decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Orlando, Ministro della giustizia            
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  245  del  decreto
          legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme  in  materia  di
          istituzione del giudice unico di primo grado): 
              «Art. 245. - 1. Le disposizioni del  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n.  12,  come  modificate  o  introdotte  dal
          presente decreto,  in  forza  delle  quali  possono  essere
          addetti  al  tribunale  ordinario  e  alla  procura   della
          Repubblica  presso  il   tribunale   ordinario   magistrati
          onorari, si applicano fino a quando non  sara'  attuato  il
          complessivo riordino  del  ruolo  e  delle  funzioni  della
          magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
          della Costituzione, e  comunque  non  oltre  il  31  maggio
          2016.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  7,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per
          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'
          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli
          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli
          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso
          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e
          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La
          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi
          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della
          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei
          requisiti indicati dal comma 12. 
              (Omissis).».