Art. 11 
 
Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio  di
professioni regolamentate e integrazioni necessarie 
 
  1. I soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui  agli
articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed  i
soggetti  che  intendono  abilitarsi  alle  professioni  di   dottore
commercialista  ed  esperto  contabile  sono  esonerati  dalle  prove
scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e  b),  nonche'
dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono
le prove scritte ed orali sulle  materie  previste  dall'articolo  5,
comma  1,  lettera  c)  del   presente   provvedimento,   nell'ambito
dell'esame per  l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette  e
si svolgono secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n.
139,  in  apposite  giornate  dedicate   agli   aspiranti   revisori,
all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli  46  e  47
del  medesimo  decreto  legislativo.  Per  i  medesimi  rimane  fermo
l'obbligo di aver completato  il  tirocinio  previsto  per  l'accesso
all'esercizio dell'attivita' di revisore legale. 
  2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito  l'abilitazione  alle
professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che  hanno
superato le prove integrative  di  cui  al  precedente  comma  1,  e'
immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso  le  quali
si sono svolte le  sessioni  di  esame,  agli  uffici  del  Ministero
dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei
revisori legali. 
  3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato
sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale. 
  4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al  registro
dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo
10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98  del  6  luglio
2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso
dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  hanno  superato  un   esame
teorico-pratico, presso la Scuola  Nazionale  della  Amministrazione,
avente ad oggetto le materie previste dall'articolo  4  del  predetto
decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per gli articoli 46 e 47 del decreto  legislativo  28
          giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per l'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
          n. 39, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005,
          n. 139, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10,  comma  19,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15  luglio  2011,  n.  111  (Disposizioni  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
              «Art.  10  (Riduzione  delle  spese  dei  Ministeri   e
          monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis). 
              19. Al fine di potenziare l'attivita'  di  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza   pubblica,   i
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle  finanze
          nei  collegi  di  revisione  o  sindacali  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'
          indipendenti, sono scelti tra gli iscritti  in  un  elenco,
          tenuto dal predetto Ministero,  in  possesso  di  requisiti
          professionali  stabiliti  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
          sede di prima applicazione,  sono  iscritti  nell'elenco  i
          soggetti che svolgono  funzioni  dirigenziali,  o  di  pari
          livello,  presso  il  predetto  Ministero,  ed  i  soggetti
          equiparati, nonche' i dipendenti del  Ministero  che,  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ricoprono
          incarichi di componente presso collegi di cui  al  presente
          comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
          conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
          o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche  se  non
          iscritti  nel  registro  di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              (Omissis).».