Art. 12 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Fino alla data della prima ordinanza  di  cui  all'articolo  45,
comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139,  successiva
all'entrata  in  vigore  del   presente   regolamento,   l'ammissione
all'esame per l'iscrizione al registro dei  revisori  ed  i  relativi
esoneri restano disciplinati dagli articoli 3,  4  e  5  del  decreto
legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative  disposizioni  attuative.
Resta  fermo,  altresi',   il   possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettere,  a),  b)  e  c)  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno  2012,  n.  145,  al
momento della presentazione dell'istanza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 19 gennaio 2016 
 
                                 Il Ministro della giustizia: Orlando 
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1084 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 88, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno  2012,
          n. 145: 
              «Art.  1  (Requisiti  per  l'iscrizione  delle  persone
          fisiche al Registro dei  revisori  legali).  -  1.  Possono
          chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori  legali  le
          persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti
          previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto  legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39: 
              a) requisiti di onorabilita' individuati all'art. 3; 
              b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'art.
          2; 
              c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento  di
          cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
          39; 
              d) superamento dell'esame  di  idoneita'  professionale
          disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 4 dello stesso
          decreto legislativo n. 39 del 2010. 
              2.  Possono  chiedere  l'iscrizione  nel  Registro  dei
          revisori legali le persone fisiche abilitate  all'esercizio
          della revisione legale in  uno  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o  in  un  Paese  terzo,  secondo  le
          modalita'  indicate   nel   capo   secondo   del   presente
          Regolamento.». 
              - Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005,
          n. 139, si veda nelle note all'art. 3.