Art. 2 Ammissione all'esame 1. Per l'ammissione all'esame e' necessario: a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012; b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato. 2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. 3. Sono, altresi', ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell' art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: «Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale). - (Omissis). 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all'art. 4. (Omissis).». «Art. 3 (Tirocinio). - (Omissis). 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto.». - Per i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.