Art. 3 
 
 
        Contenuto e modalita' di presentazione delle domande 
 
  1.  La  domanda   per   l'ammissione   all'esame,   conforme   alle
prescrizioni  di  legge  in  materia  di  bollo,  e'  indirizzata  al
Ministero dell'economia e delle finanze, ed e'  presentata  entro  il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. 
  2. La domanda puo' essere presentata con  modalita'  telematiche  o
digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento;  in
tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione. 
  3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la
propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
  a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio; 
  b) di aver conseguito il diploma di laurea tra  quelle  individuate
con regolamento di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  adottato  con  decreto
ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui
all'articolo 2, commi 2  e  3,  il  possesso  del  titolo  di  studio
previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
  c) di essere in possesso dell'attestato di  compiuto  tirocinio  di
cui al regolamento previsto dall'articolo 3,  comma  8,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale
del 25 giugno 2012, n.  146,  ovvero  di  produrre,  nelle  more  del
rilascio  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
dell'attestato di compiuto tirocinio,  una  dichiarazione  attestante
l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; 
  d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai
sensi del successivo articolo 11. 
  4. Alla domanda sono allegati i seguenti  documenti  conformi  alle
prescrizioni  di  legge  in  materia  di   bollo,   ovvero   apposita
autocertificazione sostitutiva: 
  a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
alle lettere b), c) e d); 
  b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6. 
  5. La sottoscrizione apposta in calce alla  domanda  e'  esente  da
autenticazione. 
  6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame  nella
misura  di  euro  100,00.  L'ammontare   dell'importo   puo'   essere
aggiornato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate. 
  7.  Coloro  che  presentano  domanda  di  partecipazione  all'esame
producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del  tirocinio
sono   ammessi   con   riserva   nelle   more   della   presentazione
dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
  8.  Per  coloro  che  hanno  gia'  conseguito  l'abilitazione  alla
professione di dottore commercialista  ed  esperto  contabile  e  per
coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di  accesso  alle
dette  professioni,  le  domande  per  lo  svolgimento  delle   prove
integrative   finalizzate   all'abilitazione   all'esercizio    della
revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalita'
previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1,
del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, citato nelle premesse del presente regolamento: 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. ». 
              - Per l'art. 2, comma 2, e per l'art. 3, comma  8,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'  per  i
          decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  20
          giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle
          note all'art. 2. 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          27 gennaio  1992,  n.  88,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 45 del  citato  decreto
          legislativo 28 giugno 2005, n. 139: 
              «Art. 45 (Esame di abilitazione). -  1.  Con  ordinanza
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame  di
          abilitazione all'esercizio della professione.  In  ciascuna
          sessione si svolgono  esami  distinti  per  l'accesso  alle
          sezioni A e B dell'Albo. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3, lettera
          b), coloro che hanno compiuto il tirocinio  prescritto  per
          accedere alla Sezione  A  possono  partecipare  anche  agli
          esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. 
              3. Coloro che hanno compiuto  il  tirocinio  prescritto
          per  accedere  alla  Sezione  B  non  possono   partecipare
          all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.».