Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' composta da: a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalita', che la presiede; b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1; c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi e' nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1. 3. Se il numero dei candidati e' superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2. 4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico. 5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui e' addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.