Art. 5 
 
 
                    Materie delle prove di esame 
 
  1. L'esame consiste in  tre  prove  scritte  ed  una  prova  orale,
secondo le seguenti modalita': 
  a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema  su
materie  economiche  e  aziendali,   scelte   tra   quelle   indicate
nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u); 
  b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di  un  tema
su materie giuridiche, scelte tra quelle  indicate  nell'articolo  1,
comma 1, lettere m), n), o), p), q); 
  c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali
e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere  f),  g),
h), i), l) e comprende  un  quesito  a  contenuto  pratico  attinente
l'esercizio della revisione legale; 
  d) la prova orale verte su  tutte  le  materie  scelte  tra  quelle
elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali  successive  modifiche
ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al
presente regolamento.