Art. 7 Svolgimento delle prove scritte 1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identita' personale in corso di validita'. 2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi. 3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula 3 temi relativi alle materie d'esame previste per quel giorno dal decreto con cui e' stato indetto l'esame. I temi sono scritti su di un foglio che, firmato dal presidente, e' chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema in essa contenuto, dandosi altresi' lettura delle tracce dei temi non sorteggiati. 4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova. 5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura e' iniziata. 6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio. 7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato almeno un giorno prima dell'inizio delle prove scritte. 8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale. 9. E' escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. E', altresi', escluso il candidato che contravviene alle disposizioni del precedente comma 8. 10. Il presidente della commissione e' responsabile della legalita' delle operazioni di esame. 11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.