Art. 9 
 
 
                     Correzione degli elaborati 
 
  1.  La   commissione,   anche   nel   caso   di   suddivisione   in
sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel
piu' breve tempo possibile e, comunque,  non  oltre  sei  mesi  dalla
conclusione delle prove.  Il  prolungamento  di  detto  termine  puo'
essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con
provvedimento motivato del direttore generale della giustizia  civile
del Ministero della giustizia. 
  2. La commissione procede alla valutazione di tutti  gli  elaborati
contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata
di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati  relativi
alle altre giornate di prove. 
  3. A ciascun tema e' assegnato il  punteggio  in  trentesimi  senza
attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato.
Il voto e' annotato in lettere dal segretario in calce  al  lavoro  e
l'annotazione e'  sottoscritta  dal  presidente.  Assegnato  il  voto
all'elaborato, la busta piccola  contenente  il  nome  del  candidato
viene allegata al compito.  Con  le  stesse  modalita',  si  passa  a
correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di  prove  e,
di seguito, quelli della terza giornata. 
  4. Terminato l'esame e  la  valutazione  di  tutti  gli  elaborati,
vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati. 
  5. La commissione annulla la prova nel caso in cui i temi  sono  in
tutto o in parte copiati; annulla altresi' i temi  che  recano  segni
oggettivi di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato. 
  6. Di tutte le operazioni  attinenti  la  correzione  dei  temi  e'
redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal
presidente e dal segretario.