IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre
2014, n. 162; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota del 15 marzo 2016; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la  riduzione  dei  parametri
relativi  ai  compensi  degli  arbitri,   nonche'   i   criteri   per
l'assegnazione degli arbitrati nei casi di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  ella  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
                
                
              Note alle premesse: 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n.  162  (Misure  urgenti  di
          degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi   per   la
          definizione dell'arretrato in materia di processo civile): 
              «Art.  1.  (Trasferimento  alla   sede   arbitrale   di
          procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria)  -
          1. Nelle cause civili  dinanzi  al  tribunale  o  in  grado
          d'appello pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  che  non  hanno  ad   oggetto   diritti
          indisponibili e che  non  vertono  in  materia  di  lavoro,
          previdenza e assistenza sociale, nelle quali la  causa  non
          e' stata  assunta  in  decisione,  le  parti,  con  istanza
          congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento
          arbitrale a norma delle disposizioni contenute  nel  titolo
          VIII del libro IV del  codice  di  procedura  civile.  Tale
          facolta' e' consentita altresi'  nelle  cause  vertenti  su
          diritti che abbiano nel contratto collettivo di  lavoro  la
          propria fonte esclusiva, quando il contratto  stesso  abbia
          previsto e disciplinato  la  soluzione  arbitrale.  Per  le
          controversie di valore  non  superiore  a  50.000  euro  in
          materia di responsabilita' extracontrattuale  o  aventi  ad
          oggetto il pagamento di somme di denaro, nei  casi  in  cui
          sia parte del giudizio  una  pubblica  amministrazione,  il
          consenso  di  questa  alla  richiesta  di   promuovere   il
          procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si
          intende in  ogni  caso  prestato,  salvo  che  la  pubblica
          amministrazione esprima il dissenso  scritto  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. 
              2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni
          di cui al comma 1,  ferme  restando  le  preclusioni  e  le
          decadenze  intervenute,   dispone   la   trasmissione   del
          fascicolo  al  presidente  del  Consiglio  dell'ordine  del
          circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte  di
          appello  per  la  nomina  del  collegio  arbitrale  per  le
          controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove  le
          parti lo decidano  concordemente,  di  un  arbitro  per  le
          controversie di  valore  inferiore  ad  euro  100.000.  Gli
          arbitri sono individuati, concordemente dalle parti  o  dal
          presidente del  Consiglio  dell'ordine,  tra  gli  avvocati
          iscritti  da  almeno  cinque  anni  nell'albo   dell'ordine
          circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni
          condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo  e
          che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una
          dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso. 
              2-bis.  La  funzione  di  consigliere   dell'ordine   e
          l'incarico arbitrale  di  cui  al  presente  articolo  sono
          incompatibili. Tale incompatibilita' si estende anche per i
          consiglieri uscenti per una intera consiliatura  successiva
          alla conclusione del loro mandato. 
              3.  Il  procedimento  prosegue  davanti  agli  arbitri.
          Restano  fermi  gli  effetti  sostanziali   e   processuali
          prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha  gli  stessi
          effetti della sentenza. 
              4. Quando la  trasmissione  a  norma  del  comma  2  e'
          disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non
          si conclude con la  pronuncia  del  lodo  entro  centoventi
          giorni  dall'accettazione   della   nomina   del   collegio
          arbitrale, il  processo  deve  essere  riassunto  entro  il
          termine perentorio dei successivi sessanta  giorni.  E'  in
          facolta'  degli  arbitri,  previo  accordo  tra  le  parti,
          richiedere che il termine per  il  deposito  del  lodo  sia
          prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo e'
          riassunto il lodo non  puo'  essere  piu'  pronunciato.  Se
          nessuna delle parti procede alla riassunzione nel  termine,
          il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del
          codice di procedura civile. Quando, a  norma  dell'articolo
          830 del codice di procedura civile, e' stata dichiarata  la
          nullita'  del  lodo  pronunciato  entro   il   termine   di
          centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni  caso,
          entro  la  scadenza  di  quello  per  la  riassunzione,  il
          processo deve essere riassunto entro  sessanta  giorni  dal
          passaggio in giudicato della sentenza di nullita'. 
              5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e  4,  con  decreto
          regolamentare del Ministro  della  giustizia,  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  possono  essere
          stabilite riduzioni  dei  parametri  relativi  ai  compensi
          degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica  l'articolo
          814, primo comma, secondo periodo, del codice di  procedura
          civile. 
              5-bis. Con il decreto di cui al comma 5  sono  altresi'
          stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati  tra
          i  quali,  in  particolare,  le  competenze   professionali
          dell'arbitro,  anche  in   relazione   alle   ragioni   del
          contendere  e  alla  materia  oggetto  della  controversia,
          nonche'  il  principio  della  rotazione  nell'assegnazione
          degli   incarichi,   prevedendo   altresi'    sistemi    di
          designazione automatica.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).».