Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a)  «decreto»,  il  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; 
  b) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine  circondariale
forense; 
  c) «presidente», il presidente del Consiglio dell'ordine.