Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto», il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; b) «Consiglio dell'ordine», il Consiglio dell'ordine circondariale forense; c) «presidente», il presidente del Consiglio dell'ordine.