Art. 3 Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali 1. I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento.
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247): «Art. 10. (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali) - 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata. 2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.». Per i riferimenti normativi relativi agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, si veda nelle note alle premesse.