Art. 3 
 
 
       Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali 
 
  1. I parametri  relativi  ai  compensi  in  favore  degli  arbitri,
previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 2 aprile 2014, sono ridotti del trenta per cento. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 10  del  decreto  del
          Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55  (Regolamento
          recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
          dei  compensi  per  la  professione   forense,   ai   sensi
          dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
          247): 
                «Art.   10.   (Procedimenti   arbitrali   rituali   e
          irrituali) - 1. Per i  procedimenti  arbitrali  rituali  ed
          irrituali, agli arbitri sono di regola  dovuti  i  compensi
          previsti sulla base dei  parametri  numerici  di  cui  alla
          tabella allegata. 
              2. Agli avvocati chiamati  a  difendere  in  arbitrati,
          rituali o irrituali, sono di regola  liquidati  i  compensi
          previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.». 
              Per i riferimenti normativi relativi agli  articoli  1,
          2, 4 e 5 del presente decreto,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.