Art. 4 
 
 
                        Elenco degli arbitri 
 
  1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale
iscrive  gli  avvocati   che   hanno   reso   la   dichiarazione   di
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base
delle  aree  individuate  nella  tabella  A  allegata   al   presente
regolamento. 
  2. L'avvocato che rende la dichiarazione di  disponibilita'  indica
l'area  professionale  di   riferimento   documentando   le   proprie
competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianita'
e di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo  del
decreto. La dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato
e' tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei
requisiti di onorabilita'. 
  3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di  presentazione  delle
domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di  cui  alla
tabella  A.  Quando  vengono  meno  i   requisiti   di   onorabilita'
dell'avvocato  iscritto  nell'elenco,  il  presidente  procede   alla
cancellazione.  Il  presidente  procede  allo  stesso   modo   quando
l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilita'. 
  4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di  modificare  la
propria disponibilita' quanto all'area professionale di  riferimento.
Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo  5,  comma
3.