Art. 4 Elenco degli arbitri 1. Il presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente regolamento. 2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilita' indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianita' e di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del decreto. La dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato e' tenuto a comunicare immediatamente al presidente il venir meno dei requisiti di onorabilita'. 3. Il presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilita' dell'avvocato iscritto nell'elenco, il presidente procede alla cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilita'. 4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la propria disponibilita' quanto all'area professionale di riferimento. Il presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo 5, comma 3.