Art. 5 
 
 
             Criteri per l'assegnazione degli arbitrati 
 
  1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1,  comma
2, del decreto, individuate le ragioni del contendere  e  la  materia
oggetto  della  controversia,  stabilisce  l'area  professionale   di
riferimento di cui alla tabella A. 
  2.  All'interno  dell'area   professionale   di   riferimento,   la
designazione  dell'arbitro,  con  rotazione  nell'assegnazione  degli
incarichi, e' operata in via automatica da sistemi informatizzati  di
cui il Consiglio dell'ordine si dota previa  validazione  tecnica  da
parte  della   Direzione   generale   per   i   sistemi   informativi
automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria,  del
personale e dei servizi del Ministero della giustizia. 
  3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4,  l'avvocato  che  viene
iscritto nella diversa area di  riferimento  e'  collocato,  ai  fini
della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo  e'  stato
designato a norma del comma 2. 
  4. Quando e' necessaria la sostituzione  dell'arbitro,  si  procede
seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2. 
  5. La rotazione  nell'assegnazione  degli  incarichi  a  norma  del
presente articolo opera non tenendo conto  dei  casi  nei  quali  gli
arbitri sono individuati concordemente dalle parti.