Art. 5 Criteri per l'assegnazione degli arbitrati 1. Il presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto, individuate le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A. 2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, e' operata in via automatica da sistemi informatizzati di cui il Consiglio dell'ordine si dota previa validazione tecnica da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. 3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento e' collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo e' stato designato a norma del comma 2. 4. Quando e' necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2. 5. La rotazione nell'assegnazione degli incarichi a norma del presente articolo opera non tenendo conto dei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.