IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio
2008, relativa alla considerazione delle decisioni  di  condanna  tra
Stati  membri  dell'Unione  europea  in   occasione   di   un   nuovo
procedimento penale; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il  recepimento  delle  direttive  e  l'attuazione  di   altri   atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 21; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Disposizioni di principio e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del  Consiglio,  del
24 luglio 2008,  relativa  alla  considerazione  delle  decisioni  di
condanna tra Stati membri dell'Unione  europea  in  occasione  di  un
nuovo procedimento penale. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'articolo 14 della legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  La  decisione  quadro  2008/675/GAI  relativa   alla
          considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri
          dell'Unione europea in occasione di un  nuovo  procedimento
          penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 agosto  2008,  n.  L
          220. 
              - Il testo degli articoli 1 e 21 della legge  9  luglio
          2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              «Art. 21. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  della
          decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24  luglio
          2008,  relativa  alla  considerazione  delle  decisioni  di
          condanna tra Stati membri dell'Unione europea in  occasione
          di un nuovo  procedimento  penale).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
          recante  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla
          decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24  luglio
          2008,  relativa  alla  considerazione  delle  decisioni  di
          condanna tra Stati membri dell'Unione europea in  occasione
          di  un  nuovo  procedimento  penale,  nel  rispetto   delle
          procedure e  dei  principi  e  criteri  direttivi  generali
          rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9,
          e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle  disposizioni
          previste dalla decisione quadro medesima,  nelle  parti  in
          cui    non    richiedono    uno    specifico    adattamento
          dell'ordinamento  italiano,  e  sulla  base  dei   seguenti
          principi e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
          necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
                a) prevedere che le definizioni siano quelle  di  cui
          all'articolo 2 della decisione quadro; 
                b)  prevedere  che,  nel  corso  di  un  procedimento
          penale,  siano  prese  in  considerazione   le   precedenti
          decisioni definitive di condanna pronunciate  da  autorita'
          giurisdizionali di altri Stati membri nei  confronti  della
          stessa persona per fatti diversi da quelli per i  quali  si
          procede,  riguardo  alle   quali   siano   state   ottenute
          informazioni  in   virtu'   degli   strumenti   applicabili
          all'assistenza giudiziaria  reciproca  o  allo  scambio  di
          informazioni  estratte  dai  casellari  giudiziali,   nella
          misura in cui sono a loro  volta  prese  in  considerazione
          precedenti condanne nazionali, e che  siano  attribuiti  ad
          esse effetti giuridici equivalenti a  quelli  derivanti  da
          precedenti  condanne  nazionali  conformemente  al  diritto
          nazionale; 
                c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi  3,
          4  e  5,  della  decisione  quadro,   che   la   presa   in
          considerazione delle decisioni  di  condanna  di  cui  alla
          lettera  b)   possa   interferire   con   tali   decisioni,
          comportandone la revoca o il riesame, o  possa  interferire
          con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate  in
          Italia. 
              2. Sullo schema di decreto legislativo  di  recepimento
          della decisione quadro di cui al comma 1  e'  acquisito  il
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  della
          Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  con  le
          modalita' e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002,  n.  313  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.  Testo
          A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003,
          n. 36, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi  della  decisione  quadro
          2008/675/GAI, si veda nelle note alle premesse.