Art. 3 
 
 
                Rilevanza delle decisioni di condanna 
 
  1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i  quali
procede l'autorita' giudiziaria  italiana,  oggetto  di  informazioni
nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi  di
dati estratti dai  casellari  giudiziali,  sono  valutate,  anche  in
assenza di riconoscimento e purche' non contrastanti con  i  principi
fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato,   per   ogni
determinazione sulla pena, per  stabilire  la  recidiva  o  un  altro
effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita'  o
la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere. 
  2. Le condanne di cui al comma 1  hanno  rilevanza  anche  ai  fini
delle decisioni da adottare nella fase delle indagini  preliminari  e
nella fase dell'esecuzione della pena. 
  3. La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la  loro
revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla  loro  esecutivita'  e
non  rileva  per  le  determinazioni  relative  al  procedimento   di
revisione.